Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 21/12/2007 n. 67

Legge finanziaria per l'anno 2008

Articolo 16

Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti

TITOLO III - Disposizioni in materia di credito
CAPO I - Disposizioni in materia di cessione dei crediti

Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti

1. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, degli enti dipendenti della Regione, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, di cui sono cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia), può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla Regione, agli enti e alle aziende di cui al comma 1, se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione, e se non espressamente respinta entro trenta giorni dalla ricezione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001
Articolo 2 - Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
Articolo 3 - Modifica dell’articolo 2 della l.r. 2/2001
Articolo 4 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 32/2000
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 31/2005
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 31/2005
Articolo 8 - Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
Articolo 9 - Abrogazioni
Articolo 10 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
Articolo 11 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/1999
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 49/1999
Articolo 14 - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Articolo 15 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Articolo 16 - Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
Articolo 17 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
Articolo 17 bis - Misure a sostegno della ricerca e dell’innovazione
Articolo 17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
Articolo 18 - Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
Articolo 19 - Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
Articolo 20 - Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l’attivazione di strumenti di attuazione diretta
Articolo 21 - Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
Articolo 21 bis - Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
Articolo 21 ter - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
Articolo 21 quater - Contributi per l’esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna
Articolo 21 quinquies - Interventi sul sistema aeroportuale
Articolo 22 - Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura - Onlus
Articolo 23 - Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
Articolo 24 - Entrata in vigore