Legge Regionale Toscana 21/12/2007 n. 67
Articolo 21
Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
TITOLO IV - Disposizioni finanziarie diverse
CAPO V - Misure a sostegno delle attività di impresa
Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuovi investimenti industriali nazionali ed esteri sul territorio regionale, finalizzati ad ampliare la base produttiva con ricadute positive in termini occupazionali, costituisce il “Fondo per i nuovi investimenti industriali”, per un ammontare complessivo di euro 15.000.000 nel triennio 2008/2010.
2. Il fondo, destinato al sostegno di investimenti produttivi, finanzia la realizzazione di nuovi impianti e l’ampliamento di impianti produttivi esistenti che prevedono la creazione di posti di lavoro aggiuntivi sul territorio regionale, è costituito con risorse previste dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) 2007-2010. Con le risorse del fondo possono essere finanziati anche i protocolli localizzativi previsti dal PRSE 2007-2010.
3. L’accesso al fondo avviene tramite procedura negoziale, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Ai finanziamenti, in conto capitale o sotto forma di prestito agevolato, si applicano i tassi di cofinanziamento previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato.
4. La Giunta regionale individua le tipologie di interventi, i settori specifici interessati, le modalità e le procedure di assegnazione dei finanziamenti.
5. La Giunta regionale, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 23 della l.r. 36/2001, può integrare il fondo con risorse aggiuntive derivanti dagli stanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali.
6. Le risorse eventualmente non utilizzate per le tipologie di investimento indicate al comma 2 possono essere destinate al cofinanziamento di investimenti nel settore ricerca e sviluppo e innovazione, nell’ambito degli interventi previsti dal PRSE 2007-2010.
7. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010:
UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”;
UPB 542 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - Spese di investimento”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001Articolo 2 - Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 2 della l.r. 2/2001
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 11 bis nella l.r. 32/2000
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 30 bis della l.r. 25/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 31/2005
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 16 della l.r. 31/2005
Articolo 8 - Addizionale regionale allaccisa sul gas naturale usato come combustibile
Articolo 9 - Abrogazioni
Articolo 10 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
Articolo 11 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 49/1999
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 10 ter nella l.r. 49/1999
Articolo 14 - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Articolo 15 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Articolo 16 - Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
Articolo 17 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
Articolo 17 bis - Misure a sostegno della ricerca e dellinnovazione
Articolo 17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
Articolo 18 - Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
Articolo 19 - Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
Articolo 20 - Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per lattivazione di strumenti di attuazione diretta
Articolo 21 - Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
Articolo 21 bis - Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
Articolo 21 ter - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
Articolo 21 quater - Contributi per lesercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna
Articolo 21 quinquies - Interventi sul sistema aeroportuale
Articolo 22 - Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dellusura - Onlus
Articolo 23 - Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
Articolo 24 - Entrata in vigore