Legge Regionale Toscana 21/12/2007 n. 67
Articolo 21 quater
Contributi per lesercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna
TITOLO IV - Disposizioni finanziarie diverse
Capo V-bis - Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali
toscane
Contributi per l’esercizio delle funzioni in materia di porti regionali
e navigazione interna
1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in materia
di porti regionali e di navigazione interna, ai sensi degli articoli 25 e 27
della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali
e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia
di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente,
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,
viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112), è autorizzata per l’anno 2008 la spesa
di euro 2.200.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta
regionale sulla base della spesa sostenuta dagli enti locali nel triennio precedente.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento
iscritto nella UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture
di trasporto - Spese correnti” del bilancio annuale 2008. (1)
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(1) Articolo aggiunto dall'art.5, LR 6/10/ 2008, n. 50.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001Articolo 2 - Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 2 della l.r. 2/2001
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 11 bis nella l.r. 32/2000
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 30 bis della l.r. 25/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 31/2005
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 16 della l.r. 31/2005
Articolo 8 - Addizionale regionale allaccisa sul gas naturale usato come combustibile
Articolo 9 - Abrogazioni
Articolo 10 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
Articolo 11 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 49/1999
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 10 ter nella l.r. 49/1999
Articolo 14 - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Articolo 15 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Articolo 16 - Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
Articolo 17 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
Articolo 17 bis - Misure a sostegno della ricerca e dellinnovazione
Articolo 17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
Articolo 18 - Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
Articolo 19 - Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
Articolo 20 - Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per lattivazione di strumenti di attuazione diretta
Articolo 21 - Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
Articolo 21 bis - Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
Articolo 21 ter - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
Articolo 21 quater - Contributi per lesercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna
Articolo 21 quinquies - Interventi sul sistema aeroportuale
Articolo 22 - Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dellusura - Onlus
Articolo 23 - Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
Articolo 24 - Entrata in vigore