Legge Regionale Toscana 21/12/2007 n. 67
Articolo 14
Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
TITOLO II
- Disposizioni in materia di programmazione regionale
CAPO II
- Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
1. Il piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 245, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie), è prorogato sino alla data di acquisizione di efficacia del nuovo piano ed ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.
2. La validità del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22 ed attualmente in corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall’articolo 142, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è confermata per l’anno 2008.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001Articolo 2 - Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 2 della l.r. 2/2001
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 11 bis nella l.r. 32/2000
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 30 bis della l.r. 25/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 31/2005
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 16 della l.r. 31/2005
Articolo 8 - Addizionale regionale allaccisa sul gas naturale usato come combustibile
Articolo 9 - Abrogazioni
Articolo 10 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
Articolo 11 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 49/1999
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 10 ter nella l.r. 49/1999
Articolo 14 - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Articolo 15 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Articolo 16 - Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
Articolo 17 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
Articolo 17 bis - Misure a sostegno della ricerca e dellinnovazione
Articolo 17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
Articolo 18 - Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
Articolo 19 - Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
Articolo 20 - Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per lattivazione di strumenti di attuazione diretta
Articolo 21 - Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
Articolo 21 bis - Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
Articolo 21 ter - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
Articolo 21 quater - Contributi per lesercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna
Articolo 21 quinquies - Interventi sul sistema aeroportuale
Articolo 22 - Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dellusura - Onlus
Articolo 23 - Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
Articolo 24 - Entrata in vigore