Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 21/12/2007 n. 67

Legge finanziaria per l'anno 2008

Articolo 22

Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura - Onlus

TITOLO IV - Disposizioni finanziarie diverse
CAPO VI - Misure a sostegno di iniziative regionali diverse

Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus

1. Per l’anno 2008 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus con sede presso l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell’esercizio finanziario la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull’attività svolta, dando atto dell’utilizzazione del contributo.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 ”Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001
Articolo 2 - Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
Articolo 3 - Modifica dell’articolo 2 della l.r. 2/2001
Articolo 4 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 32/2000
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 31/2005
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 16 della l.r. 31/2005
Articolo 8 - Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
Articolo 9 - Abrogazioni
Articolo 10 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
Articolo 11 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/1999
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 49/1999
Articolo 14 - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Articolo 15 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Articolo 16 - Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
Articolo 17 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
Articolo 17 bis - Misure a sostegno della ricerca e dell’innovazione
Articolo 17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
Articolo 18 - Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
Articolo 19 - Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
Articolo 20 - Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l’attivazione di strumenti di attuazione diretta
Articolo 21 - Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
Articolo 21 bis - Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
Articolo 21 ter - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
Articolo 21 quater - Contributi per l’esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna
Articolo 21 quinquies - Interventi sul sistema aeroportuale
Articolo 22 - Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura - Onlus
Articolo 23 - Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
Articolo 24 - Entrata in vigore