Legge Regionale Sardegna 23/5/2008 n. 6
Articolo 34
Personale e uffici dei consorzi
Personale e uffici dei consorzi
1. L’organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.
2. La Giunta regionale, nell’esercizio del potere di indirizzo di cui all’articolo 37, può emanare apposite direttive ai consorzi di bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonché per la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni tra più consorzi.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi di categoria.
4. L’accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni.
5. È fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere personale, anche a tempo determinato o a tempo parziale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
6. Per le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che conseguano l’idoneità nelle prove d’esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli fino al 25 per cento del punteggio complessivo conseguito, secondo le modalità specificate nel relativo bando o avviso pubblico.
7. Per le assunzioni a chiamata numerica per la copertura di posti a tempo determinato nei consorzi di bonifica, sono prioritariamente avviati al lavoro i soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti.
8. I posti di lavoro a tempo determinato per i quali non sia applicabile la chiamata numerica sono coperti mediante apposita selezione prioritariamente tra coloro che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti in mansioni o profili professionali equivalenti.
9. I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere al personale in esubero a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2008, un’indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l’età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione dal lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma sono a carico del bilancio della Regione. I consorzi hanno l’obbligo di ridurre le dotazioni organiche del numero corrispondente alle cessazioni incentivate.
10. Il personale in esubero che non beneficia degli incentivi di cui al comma 9 è trasferito, sulla base di intese tra i consorzi, le organizzazioni sindacali e gli enti di destinazione, nell’ambito della provincia di appartenenza:
a) ad altri consorzi di bonifica nei quali vi sia carenza di personale nelle dotazioni organiche;
b) all’Ente delle risorse idriche della Sardegna (ENAS) in aggiunta ai trasferimenti previsti dalla legge regionale n. 19 del 2006;
c) alle province e ai comuni per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell’articolo 46, comma 4; l’Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all’integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.
Al personale trasferito in attuazione del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell’ente di destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all’inquadramento nell’ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
11. I consorzi di bonifica prevedono l’assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato a favore dei consorzi attività lavorativa con contratti a tempo determinato per almeno 453 giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della presente legge (em. orale all’em. 69). Il personale di cui al presente comma può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, in attività di manutenzione del territorio e tutela ambientale. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica (em. orale Dadea) derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono coperti mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al presente comma nel rapporto di uno a due.
12. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica inquadrano nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell’elaborazione dei piani di riordino fondiario.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 3 - Concertazione e accordi di programma
Articolo 4 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
Articolo 5 - Finanziamento
Articolo 6 - Spese per energia elettrica
Articolo 7 - Calamità naturali
Articolo 8 - Premialità
Articolo 9 - Contributi dei privati per lesercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
Articolo 10 - Contributo irriguo
Articolo 11 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi
Articolo 12 - Opere di competenza privata
Articolo 13 - Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario
Articolo 14 - Natura e ordinamento
Articolo 15 - Indirizzo, vigilanza e controllo
Articolo 16 - Statuto
Articolo 17 - Contabilità
Articolo 18 - Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Organi
Articolo 20 - Assemblea dei consorziati
Articolo 21 - Consiglio dei delegati
Articolo 22 - Elezioni consortili
Articolo 23 - Diritto al voto
Articolo 24 - Ineleggibilità e decadenza
Articolo 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi
Articolo 26 - Consiglio di amministrazione
Articolo 27 - Presidente
Articolo 28 - Collegio dei revisori
Articolo 29 - Prorogatio
Articolo 30 - Indennità
Articolo 31 - Catasto consortile
Articolo 32 - Piano di classifica
Articolo 33 - Beneficio di bonifica
Articolo 34 - Personale e uffici dei consorzi
Articolo 35 - Pubblicazione degli atti
Articolo 36 - Controllo di gestione
Articolo 37 - Indirizzo regionale
Articolo 38 - Vigilanza
Articolo 39 - Scioglimento
Articolo 40 - Controllo di legittimità
Articolo 41 - Procedura di controllo
Articolo 42 - Impugnazioni
Articolo 43 - Prima attuazione
Articolo 44 - Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008
Articolo 45 - Norme di principio
Articolo 46 - Norma transitoria
Articolo 47 - Abrogazione
Articolo 48 - Norma finanziaria
