Legge Regionale Sardegna 23/5/2008 n. 6
Articolo 25
Risultati delle votazioni - Ricorsi
Risultati delle votazioni - Ricorsi
1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.
2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull’albo consortile.
3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l’insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarità, l’annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 3 - Concertazione e accordi di programma
Articolo 4 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
Articolo 5 - Finanziamento
Articolo 6 - Spese per energia elettrica
Articolo 7 - Calamità naturali
Articolo 8 - Premialità
Articolo 9 - Contributi dei privati per lesercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
Articolo 10 - Contributo irriguo
Articolo 11 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi
Articolo 12 - Opere di competenza privata
Articolo 13 - Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario
Articolo 14 - Natura e ordinamento
Articolo 15 - Indirizzo, vigilanza e controllo
Articolo 16 - Statuto
Articolo 17 - Contabilità
Articolo 18 - Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Organi
Articolo 20 - Assemblea dei consorziati
Articolo 21 - Consiglio dei delegati
Articolo 22 - Elezioni consortili
Articolo 23 - Diritto al voto
Articolo 24 - Ineleggibilità e decadenza
Articolo 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi
Articolo 26 - Consiglio di amministrazione
Articolo 27 - Presidente
Articolo 28 - Collegio dei revisori
Articolo 29 - Prorogatio
Articolo 30 - Indennità
Articolo 31 - Catasto consortile
Articolo 32 - Piano di classifica
Articolo 33 - Beneficio di bonifica
Articolo 34 - Personale e uffici dei consorzi
Articolo 35 - Pubblicazione degli atti
Articolo 36 - Controllo di gestione
Articolo 37 - Indirizzo regionale
Articolo 38 - Vigilanza
Articolo 39 - Scioglimento
Articolo 40 - Controllo di legittimità
Articolo 41 - Procedura di controllo
Articolo 42 - Impugnazioni
Articolo 43 - Prima attuazione
Articolo 44 - Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008
Articolo 45 - Norme di principio
Articolo 46 - Norma transitoria
Articolo 47 - Abrogazione
Articolo 48 - Norma finanziaria