Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 23/5/2008 n. 6

Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica

Articolo 22

Elezioni consortili

Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:
a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.
2. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono idue terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.
3. L’elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.
4. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell’ambito della lista, per un solo candidato.
5. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all’1 per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.
6. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.
7. Sono eletti, all’interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
8. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell’altro elenco.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 3 - Concertazione e accordi di programma
Articolo 4 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
Articolo 5 - Finanziamento
Articolo 6 - Spese per energia elettrica
Articolo 7 - Calamità naturali
Articolo 8 - Premialità
Articolo 9 - Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
Articolo 10 - Contributo irriguo
Articolo 11 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi
Articolo 12 - Opere di competenza privata
Articolo 13 - Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario
Articolo 14 - Natura e ordinamento
Articolo 15 - Indirizzo, vigilanza e controllo
Articolo 16 - Statuto
Articolo 17 - Contabilità
Articolo 18 - Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Organi
Articolo 20 - Assemblea dei consorziati
Articolo 21 - Consiglio dei delegati
Articolo 22 - Elezioni consortili
Articolo 23 - Diritto al voto
Articolo 24 - Ineleggibilità e decadenza
Articolo 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi
Articolo 26 - Consiglio di amministrazione
Articolo 27 - Presidente
Articolo 28 - Collegio dei revisori
Articolo 29 - Prorogatio
Articolo 30 - Indennità
Articolo 31 - Catasto consortile
Articolo 32 - Piano di classifica
Articolo 33 - Beneficio di bonifica
Articolo 34 - Personale e uffici dei consorzi
Articolo 35 - Pubblicazione degli atti
Articolo 36 - Controllo di gestione
Articolo 37 - Indirizzo regionale
Articolo 38 - Vigilanza
Articolo 39 - Scioglimento
Articolo 40 - Controllo di legittimità
Articolo 41 - Procedura di controllo
Articolo 42 - Impugnazioni
Articolo 43 - Prima attuazione
Articolo 44 - Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008
Articolo 45 - Norme di principio
Articolo 46 - Norma transitoria
Articolo 47 - Abrogazione
Articolo 48 - Norma finanziaria

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