Legge Regionale Sardegna 23/5/2008 n. 6
Articolo 32
Piano di classifica
Piano di classifica
1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo agricolo regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell’acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell’acqua a uso irriguo. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l’esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione.
2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per trenta giorni nell’albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Della pubblicazione è data adeguata informazione ai consorziati. Entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso tale termine, il consiglio dei delegati approva il piano in attuazione dell’articolo 21, comma 4, lettera c).
3. I consorzi di bonifica approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 3 - Concertazione e accordi di programma
Articolo 4 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
Articolo 5 - Finanziamento
Articolo 6 - Spese per energia elettrica
Articolo 7 - Calamità naturali
Articolo 8 - Premialità
Articolo 9 - Contributi dei privati per lesercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
Articolo 10 - Contributo irriguo
Articolo 11 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi
Articolo 12 - Opere di competenza privata
Articolo 13 - Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario
Articolo 14 - Natura e ordinamento
Articolo 15 - Indirizzo, vigilanza e controllo
Articolo 16 - Statuto
Articolo 17 - Contabilità
Articolo 18 - Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Organi
Articolo 20 - Assemblea dei consorziati
Articolo 21 - Consiglio dei delegati
Articolo 22 - Elezioni consortili
Articolo 23 - Diritto al voto
Articolo 24 - Ineleggibilità e decadenza
Articolo 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi
Articolo 26 - Consiglio di amministrazione
Articolo 27 - Presidente
Articolo 28 - Collegio dei revisori
Articolo 29 - Prorogatio
Articolo 30 - Indennità
Articolo 31 - Catasto consortile
Articolo 32 - Piano di classifica
Articolo 33 - Beneficio di bonifica
Articolo 34 - Personale e uffici dei consorzi
Articolo 35 - Pubblicazione degli atti
Articolo 36 - Controllo di gestione
Articolo 37 - Indirizzo regionale
Articolo 38 - Vigilanza
Articolo 39 - Scioglimento
Articolo 40 - Controllo di legittimità
Articolo 41 - Procedura di controllo
Articolo 42 - Impugnazioni
Articolo 43 - Prima attuazione
Articolo 44 - Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008
Articolo 45 - Norme di principio
Articolo 46 - Norma transitoria
Articolo 47 - Abrogazione
Articolo 48 - Norma finanziaria
