Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 23/5/2008 n. 6

Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica

Articolo 28

Collegio dei revisori

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.
2. Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
3. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.
4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L’Assessore regionale competente in materia di agricoltura provvede all’integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
5. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio, l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.
6. Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio di bonifica e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
d) presenta annualmente all’Assessore regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio di bonifica nonché sui risultati dell’attività e sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza di cui all’articolo 8.
7. È vietato rivestire la qualifica di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in più di un consorzio di bonifica.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 3 - Concertazione e accordi di programma
Articolo 4 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
Articolo 5 - Finanziamento
Articolo 6 - Spese per energia elettrica
Articolo 7 - Calamità naturali
Articolo 8 - Premialità
Articolo 9 - Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
Articolo 10 - Contributo irriguo
Articolo 11 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi
Articolo 12 - Opere di competenza privata
Articolo 13 - Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario
Articolo 14 - Natura e ordinamento
Articolo 15 - Indirizzo, vigilanza e controllo
Articolo 16 - Statuto
Articolo 17 - Contabilità
Articolo 18 - Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Organi
Articolo 20 - Assemblea dei consorziati
Articolo 21 - Consiglio dei delegati
Articolo 22 - Elezioni consortili
Articolo 23 - Diritto al voto
Articolo 24 - Ineleggibilità e decadenza
Articolo 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi
Articolo 26 - Consiglio di amministrazione
Articolo 27 - Presidente
Articolo 28 - Collegio dei revisori
Articolo 29 - Prorogatio
Articolo 30 - Indennità
Articolo 31 - Catasto consortile
Articolo 32 - Piano di classifica
Articolo 33 - Beneficio di bonifica
Articolo 34 - Personale e uffici dei consorzi
Articolo 35 - Pubblicazione degli atti
Articolo 36 - Controllo di gestione
Articolo 37 - Indirizzo regionale
Articolo 38 - Vigilanza
Articolo 39 - Scioglimento
Articolo 40 - Controllo di legittimità
Articolo 41 - Procedura di controllo
Articolo 42 - Impugnazioni
Articolo 43 - Prima attuazione
Articolo 44 - Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008
Articolo 45 - Norme di principio
Articolo 46 - Norma transitoria
Articolo 47 - Abrogazione
Articolo 48 - Norma finanziaria

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