Articolo Normativa

Legge Regionale Sardegna 23/5/2008 n. 6

Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica

Articolo 4

Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario

Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario

1. L’Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all’ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresì, gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933.
2. Il piano, nel rispetto delle funzioni di cui all’articolo 2, concorre, per quanto attiene alla bonifica e all’irrigazione, alla definizione del piano di bacino previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevede:
a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;
b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;
c) il programma degli interventi di accorpamento e di riordino fondiari;
d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell’intervento stesso.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, approva gli obiettivi strategici e le direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi di bonifica.
4. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i consorzi di bonifica presentano all’Assessore competente in materia di agricoltura le loro proposte in merito alla formulazione del piano.
5. Entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario di cui all’articolo 13, approva il piano; dell’avvenuta approvazione è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il piano, aggiornato di norma ogni tre anni con il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, è attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 3 - Concertazione e accordi di programma
Articolo 4 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
Articolo 5 - Finanziamento
Articolo 6 - Spese per energia elettrica
Articolo 7 - Calamità naturali
Articolo 8 - Premialità
Articolo 9 - Contributi dei privati per l’esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
Articolo 10 - Contributo irriguo
Articolo 11 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi
Articolo 12 - Opere di competenza privata
Articolo 13 - Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario
Articolo 14 - Natura e ordinamento
Articolo 15 - Indirizzo, vigilanza e controllo
Articolo 16 - Statuto
Articolo 17 - Contabilità
Articolo 18 - Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Organi
Articolo 20 - Assemblea dei consorziati
Articolo 21 - Consiglio dei delegati
Articolo 22 - Elezioni consortili
Articolo 23 - Diritto al voto
Articolo 24 - Ineleggibilità e decadenza
Articolo 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi
Articolo 26 - Consiglio di amministrazione
Articolo 27 - Presidente
Articolo 28 - Collegio dei revisori
Articolo 29 - Prorogatio
Articolo 30 - Indennità
Articolo 31 - Catasto consortile
Articolo 32 - Piano di classifica
Articolo 33 - Beneficio di bonifica
Articolo 34 - Personale e uffici dei consorzi
Articolo 35 - Pubblicazione degli atti
Articolo 36 - Controllo di gestione
Articolo 37 - Indirizzo regionale
Articolo 38 - Vigilanza
Articolo 39 - Scioglimento
Articolo 40 - Controllo di legittimità
Articolo 41 - Procedura di controllo
Articolo 42 - Impugnazioni
Articolo 43 - Prima attuazione
Articolo 44 - Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008
Articolo 45 - Norme di principio
Articolo 46 - Norma transitoria
Articolo 47 - Abrogazione
Articolo 48 - Norma finanziaria