Legge Regionale Sardegna 23/5/2008 n. 6
Articolo 18
Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
1. Nell’ambito del distretto idrografico della Sardegna sono individuati i comprensori di bonifica.
2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini dell’economicità di gestione.
3. Al fine di perseguire l’economicità di gestione ogni consorzio di bonifica può essere costituito da più comprensori di bonifica.
4. All’individuazione, istituzione, fusione, modifica e soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa.
5. L’Assessore competente in materia di agricoltura al fine della predisposizione della proposta di deliberazione acquisisce il preventivo parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, nonché il parere della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario.
6. Il parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorso tale termine si prescinde dal parere.
7. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40(Norme sui rapporti fra i cittadini e l’amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa), alla legge n. 241 del 1990, e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all’articolo 58 del regio decreto n. 215 del 1933.
8. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi di bonifica si può provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 25 per cento della superficie del territorio medesimo.
9. Per la gestione dei consorzi di bonifica di nuova costituzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario straordinario che resta in carica fino all’insediamento del consiglio di amministrazione; il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto e a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dalla data di esecutività dello statuto.
10. In caso di fusione dei consorzi di bonifica il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede allo scioglimento degli organi consortili e alla nomina di commissari straordinari che, in armonia con le direttive impartite dalla Giunta regionale, provvedono tra l’altro:
a) all’eventuale unificazione delle gestioni;
b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell’ente;
c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
d) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;
e) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
f) alla predisposizione del piano di classifica;
g) all’adozione del nuovo statuto;
h) all’indizione delle elezioni per la nomina del consiglio dei delegati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 3 - Concertazione e accordi di programma
Articolo 4 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
Articolo 5 - Finanziamento
Articolo 6 - Spese per energia elettrica
Articolo 7 - Calamità naturali
Articolo 8 - Premialità
Articolo 9 - Contributi dei privati per lesercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
Articolo 10 - Contributo irriguo
Articolo 11 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi
Articolo 12 - Opere di competenza privata
Articolo 13 - Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario
Articolo 14 - Natura e ordinamento
Articolo 15 - Indirizzo, vigilanza e controllo
Articolo 16 - Statuto
Articolo 17 - Contabilità
Articolo 18 - Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Organi
Articolo 20 - Assemblea dei consorziati
Articolo 21 - Consiglio dei delegati
Articolo 22 - Elezioni consortili
Articolo 23 - Diritto al voto
Articolo 24 - Ineleggibilità e decadenza
Articolo 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi
Articolo 26 - Consiglio di amministrazione
Articolo 27 - Presidente
Articolo 28 - Collegio dei revisori
Articolo 29 - Prorogatio
Articolo 30 - Indennità
Articolo 31 - Catasto consortile
Articolo 32 - Piano di classifica
Articolo 33 - Beneficio di bonifica
Articolo 34 - Personale e uffici dei consorzi
Articolo 35 - Pubblicazione degli atti
Articolo 36 - Controllo di gestione
Articolo 37 - Indirizzo regionale
Articolo 38 - Vigilanza
Articolo 39 - Scioglimento
Articolo 40 - Controllo di legittimità
Articolo 41 - Procedura di controllo
Articolo 42 - Impugnazioni
Articolo 43 - Prima attuazione
Articolo 44 - Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008
Articolo 45 - Norme di principio
Articolo 46 - Norma transitoria
Articolo 47 - Abrogazione
Articolo 48 - Norma finanziaria
