Legge Regionale Sardegna 23/5/2008 n. 6
Articolo 5
Finanziamento
Finanziamento
1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all’articolo 2 sono reperiti attraverso:
a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall’articolo 9;
b) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all’articolo 11;
c) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;
d) i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall’articolo 2.
2. Sono a totale carico pubblico:
a) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui alla lettera c) del comma 1, se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
b) le opere di accorpamento e di riordino fondiario, così come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
c) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento;
d) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica idraulica indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d);
e) gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.
3. L’Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell’80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica:
a) per la realizzazione e l’aggiornamento del piano di classifica;
b) per la realizzazione e l’aggiornamento del catasto consortile.
4. L’Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate a fini colturali nella misura dell’80 per cento della spesa sostenuta.
5. L’Assessorato competente in materia di agricoltura individua l’ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attività.
6. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5(Procedure di aggiudicazione, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), e delle altre norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Funzioni dei consorzi di bonifica
Articolo 3 - Concertazione e accordi di programma
Articolo 4 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario
Articolo 5 - Finanziamento
Articolo 6 - Spese per energia elettrica
Articolo 7 - Calamità naturali
Articolo 8 - Premialità
Articolo 9 - Contributi dei privati per lesercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica
Articolo 10 - Contributo irriguo
Articolo 11 - Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi
Articolo 12 - Opere di competenza privata
Articolo 13 - Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario
Articolo 14 - Natura e ordinamento
Articolo 15 - Indirizzo, vigilanza e controllo
Articolo 16 - Statuto
Articolo 17 - Contabilità
Articolo 18 - Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica
Articolo 19 - Organi
Articolo 20 - Assemblea dei consorziati
Articolo 21 - Consiglio dei delegati
Articolo 22 - Elezioni consortili
Articolo 23 - Diritto al voto
Articolo 24 - Ineleggibilità e decadenza
Articolo 25 - Risultati delle votazioni - Ricorsi
Articolo 26 - Consiglio di amministrazione
Articolo 27 - Presidente
Articolo 28 - Collegio dei revisori
Articolo 29 - Prorogatio
Articolo 30 - Indennità
Articolo 31 - Catasto consortile
Articolo 32 - Piano di classifica
Articolo 33 - Beneficio di bonifica
Articolo 34 - Personale e uffici dei consorzi
Articolo 35 - Pubblicazione degli atti
Articolo 36 - Controllo di gestione
Articolo 37 - Indirizzo regionale
Articolo 38 - Vigilanza
Articolo 39 - Scioglimento
Articolo 40 - Controllo di legittimità
Articolo 41 - Procedura di controllo
Articolo 42 - Impugnazioni
Articolo 43 - Prima attuazione
Articolo 44 - Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008
Articolo 45 - Norme di principio
Articolo 46 - Norma transitoria
Articolo 47 - Abrogazione
Articolo 48 - Norma finanziaria
