Decreto Presidente Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 17/9/2007 n. 0296/Pres
Articolo 20
Rilascio del permesso di costruire
ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.-------------------------------------------------------------------------------------
1. Ai sensi dell’art. 43, comma 2, della legge, il Sindaco può delegare il rilascio del permesso a costruire al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale o ad altro soggetto, in relazione alle competenze individuate dallo Statuto.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disciplina dellediliziaArticolo 2 - Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici
Articolo 3 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
Articolo 4 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 5 - Determinazione della destinazione duso degli immobili
Articolo 6 - Mutamento di destinazione duso degli immobili
Articolo 7 - Interventi di edilizia abitativa convenzionata
Articolo 8 - Convenzione tipo
Articolo 9 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 10 - Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 11 - Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola
Articolo 12 - Variazioni essenziali
Articolo 13 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 14 - Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
Articolo 15 - Certificato di agibilità
Articolo 16 - Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva
Articolo 17 - Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sullammissibilità dellintervento
Articolo 18 - Vincolo di pertinenza urbanistica
Articolo 19 - Definizione di Interventi finalizzati allabbattimento di barriere architettoniche
Articolo 20 - Rilascio del permesso di costruire
Articolo 21 - Entrata in vigore