Decreto Presidente Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 17/9/2007 n. 0296/Pres
Articolo 16
Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva
ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.-------------------------------------------------------------------------------------
1. Il committente trasmette al Comune, con cadenza semestrale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), rilasciato dalla Cassa edile, ovvero dagli Istituti di previdenza, del luogo dove si svolgono i lavori all’impresa o alle imprese esecutrici.
2. Il semestre si computa dal momento di presentazione della denuncia di inizio attività ovvero dalla comunicazione di inizio lavori per 180 giorni consecutivi, per tutto il periodo di validità del titolo abilitativo e fino alla comunicazione di fine lavori.
3. Nel caso in cui l’impresa sospenda per qualsiasi causa l’esecuzione dei lavori, il committente deve darne pronta comunicazione al Comune: per il periodo di sospensione dei lavori non corre obbligo di comunicazione del DURC.
4. La mancata produzione del DURC sospende l’efficacia del titolo abilitativo.
5. I Comuni, nell’ambito dell’attività di vigilanza, effettuano controlli, anche a campione, sulla veridicità dei certificati di regolarità contributiva, in misura non inferiore al 5 % dei certificati presentati annualmente, mediante richiesta di copia del DURC alle Casse edili.
6. Al fine del monitoraggio della regolarità dell’attività edilizia, i Comuni trasmettono annualmente i dati relativi ai DURC depositati per l’anno di riferimento all’Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell’attività edilizia e del paesaggio.
7. La Regione predispone modalità di trasmissione informatica dei documenti di regolarità contributiva, anche mediante apposite convenzioni con le Casse edili e gli Istituti di previdenza, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 dell’articolo 41 della legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disciplina dellediliziaArticolo 2 - Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici
Articolo 3 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
Articolo 4 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 5 - Determinazione della destinazione duso degli immobili
Articolo 6 - Mutamento di destinazione duso degli immobili
Articolo 7 - Interventi di edilizia abitativa convenzionata
Articolo 8 - Convenzione tipo
Articolo 9 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 10 - Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 11 - Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola
Articolo 12 - Variazioni essenziali
Articolo 13 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 14 - Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
Articolo 15 - Certificato di agibilità
Articolo 16 - Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva
Articolo 17 - Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sullammissibilità dellintervento
Articolo 18 - Vincolo di pertinenza urbanistica
Articolo 19 - Definizione di Interventi finalizzati allabbattimento di barriere architettoniche
Articolo 20 - Rilascio del permesso di costruire
Articolo 21 - Entrata in vigore