Decreto Presidente Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 17/9/2007 n. 0296/Pres
Articolo 13
Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.-------------------------------------------------------------------------------------
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, le modifiche di collocazione dell’area di sedime costituiscono variazioni essenziali, quando danno luogo a totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime dell’edificio sia compreso in quello precedentemente assentito. In tal caso, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a del DPR 380/01, l’intervento è soggetto a previo rilascio di permesso di costruire.
2. Ai sensi dell’articolo 51 della legge e dell’articolo 22, comma 1, del DPR 380/01, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ottenuti mediante demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e le modifiche di collocazione dell’area di sedime che rientrino nelle variazioni non essenziali sono soggetti a denuncia di inizio attività. La demolizione e ricostruzione con medesime
volumetria, sagoma e area di sedime è ammessa nel rispetto delle distanze tra edifici preesistenti, se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale.
3. Rientrano nelle varianti a permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 22, comma 2 DPR 380/01, quelle che comportano le limitate modifiche volumetriche, di cui all’articolo 14, o modifiche della sagoma. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all’articolo 44 del D.P.R. 380/01 nel caso in cui tali interventi, comportando ampliamento dell’edificio oltre i limiti di cui al D.P.R. 380/2001 o modifica della sagoma, siano realizzati in mancanza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.
4. Si intende per sagoma la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale. Non modificano la sagoma gli interventi di realizzazione di abbaini, terrazzi a vasca e poggioli aggettanti, fino alla larghezza massima di ml. 1,60, di balconi, rampe scale aperte, cornicioni o sporti di linda, elementi ornamentali, canne fumarie e torrette da camino e gli interventi di modifica dei solai interpiano.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disciplina dellediliziaArticolo 2 - Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici
Articolo 3 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
Articolo 4 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 5 - Determinazione della destinazione duso degli immobili
Articolo 6 - Mutamento di destinazione duso degli immobili
Articolo 7 - Interventi di edilizia abitativa convenzionata
Articolo 8 - Convenzione tipo
Articolo 9 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 10 - Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 11 - Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola
Articolo 12 - Variazioni essenziali
Articolo 13 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 14 - Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
Articolo 15 - Certificato di agibilità
Articolo 16 - Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva
Articolo 17 - Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sullammissibilità dellintervento
Articolo 18 - Vincolo di pertinenza urbanistica
Articolo 19 - Definizione di Interventi finalizzati allabbattimento di barriere architettoniche
Articolo 20 - Rilascio del permesso di costruire
Articolo 21 - Entrata in vigore