Decreto Presidente Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 17/9/2007 n. 0296/Pres
Articolo 14
Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.-------------------------------------------------------------------------------------
1. Si intendono limitate modifiche volumetriche finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico gli interventi su edifici esistenti, che comportano la realizzazione di maggiore spessore delle murature esterne entro i trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri portanti, o la realizzazione di maggior spessore dei solai intermedi e di copertura entro i trentacinque centimetri. Tali interventi non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici e possono essere realizzati in deroga alle distanze previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.
2. Sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico su nuovi edifici quelli che determinano la realizzazione di:
a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri;
c) serre solari, funzionalmente collegate all’edificio principale, che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate;
d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto delle distanze minime previste dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione comunale.
4. Gli interventi di cui al comma 2 non si computano nel calcolo della volumetria e delle superfici anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione.
5. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici o di climatizzazione di cui all’articolo 39, commi 6 e 7 della legge, sono realizzati in attività edilizia libera, nel rispetto della normativa regionale di settore.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disciplina dellediliziaArticolo 2 - Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici
Articolo 3 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
Articolo 4 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 5 - Determinazione della destinazione duso degli immobili
Articolo 6 - Mutamento di destinazione duso degli immobili
Articolo 7 - Interventi di edilizia abitativa convenzionata
Articolo 8 - Convenzione tipo
Articolo 9 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 10 - Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 11 - Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola
Articolo 12 - Variazioni essenziali
Articolo 13 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 14 - Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
Articolo 15 - Certificato di agibilità
Articolo 16 - Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva
Articolo 17 - Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sullammissibilità dellintervento
Articolo 18 - Vincolo di pertinenza urbanistica
Articolo 19 - Definizione di Interventi finalizzati allabbattimento di barriere architettoniche
Articolo 20 - Rilascio del permesso di costruire
Articolo 21 - Entrata in vigore