Decreto Presidente Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 17/9/2007 n. 0296/Pres
Articolo 7
Interventi di edilizia abitativa convenzionata
ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.-------------------------------------------------------------------------------------
1. Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, non e’ previsto il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione, qualora il titolare del permesso di costruire si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. L’esenzione del contributo di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso in cui i titoli abilitativi riguardino opere dirette a realizzare da parte dei medesimi titolari la propria prima abitazione le cui caratteristiche siano rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa di settore. In tal caso l’applicazione dell’esenzione del contributo e’ subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo mediante il quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell’ immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora non vi adempia, l’interessato decade dal beneficio, previsto al comma 1, ed il Comune e’ tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.
4. Le convenzioni e gli atti previsti ai commi 1 e 2 sono trascritti a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune e a spesa del titolare del permesso di costruire.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disciplina dellediliziaArticolo 2 - Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici
Articolo 3 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
Articolo 4 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 5 - Determinazione della destinazione duso degli immobili
Articolo 6 - Mutamento di destinazione duso degli immobili
Articolo 7 - Interventi di edilizia abitativa convenzionata
Articolo 8 - Convenzione tipo
Articolo 9 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 10 - Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 11 - Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola
Articolo 12 - Variazioni essenziali
Articolo 13 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 14 - Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
Articolo 15 - Certificato di agibilità
Articolo 16 - Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva
Articolo 17 - Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sullammissibilità dellintervento
Articolo 18 - Vincolo di pertinenza urbanistica
Articolo 19 - Definizione di Interventi finalizzati allabbattimento di barriere architettoniche
Articolo 20 - Rilascio del permesso di costruire
Articolo 21 - Entrata in vigore