Decreto Presidente Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 17/9/2007 n. 0296/Pres
Articolo 4
Oneri di urbanizzazione
ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.-------------------------------------------------------------------------------------
1. L’ incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e’ stabilita con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento a tabelle parametriche approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Nella determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione deve farsi riferimento:
a) alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni;
b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;
c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione comunale;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati dalla normativa sugli standard.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va determinata e corrisposta al Comune in relazione al titolo abilitativo, rispettivamente all’atto del rilascio del permesso di costruire oppure, ove previsto, alla presentazione della denuncia di inizio attività.
4. Nel caso di interventi assoggettati a DIA per i quali è prevista la corresponsione degli oneri, il Comune, ove rilevi che l’importo versato non sia stato correttamente determinato, provvede a restituire la quota erroneamente versata oppure richiede l’integrazione della quota mancante.
5. Su richiesta dell’interessato, gli oneri di urbanizzazione possono essere rateizzati con le modalità e garanzie stabilite dal Comune.
6. Al momento della determinazione degli oneri, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione funzionali all’intervento realizzato, a scomputo totale o parziale della quota dovuta, nel rispetto della disciplina sui lavori pubblici, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.
7. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, rimangono in vigore le tabelle parametriche vigenti di cui al D.P.G.R. 29 aprile 1997, n.139/Pres.
8. I Comuni hanno facoltà di aggiornare periodicamente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disciplina dellediliziaArticolo 2 - Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici
Articolo 3 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
Articolo 4 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 5 - Determinazione della destinazione duso degli immobili
Articolo 6 - Mutamento di destinazione duso degli immobili
Articolo 7 - Interventi di edilizia abitativa convenzionata
Articolo 8 - Convenzione tipo
Articolo 9 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 10 - Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 11 - Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola
Articolo 12 - Variazioni essenziali
Articolo 13 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 14 - Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
Articolo 15 - Certificato di agibilità
Articolo 16 - Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva
Articolo 17 - Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sullammissibilità dellintervento
Articolo 18 - Vincolo di pertinenza urbanistica
Articolo 19 - Definizione di Interventi finalizzati allabbattimento di barriere architettoniche
Articolo 20 - Rilascio del permesso di costruire
Articolo 21 - Entrata in vigore