Decreto Presidente Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 17/9/2007 n. 0296/Pres
Articolo 2
Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici
ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.-------------------------------------------------------------------------------------
1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi approvati ai sensi della vigente normativa, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è subordinata all’accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale e dei regolamenti edilizi, fatto salvo quanto previsto al comma 11.
3. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l’accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e’ fatto dallo Stato d’intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.
4. La conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell’Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali e’ accertata dal direttore del servizio della competente struttura regionale; per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la conformità urbanistica e’ accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l’opera da realizzare. L’accertamento viene effettuato sulla base del progetto preliminare e viene comunicato all’amministrazione richiedente. Nel caso sia indetta conferenza di servizi, o qualora sia convocata la Commissione regionale dei lavori pubblici, l’accertamento della conformità urbanistica può venire reso in tali sedi da parte dei soggetti competenti.
5. Ai fini dell’accertamento di cui ai commi 3 e 4 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite le opportune prescrizioni esecutive.
6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente, non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente può presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, semprechè il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.
7. Qualora l’accertamento di conformità di cui ai commi 3 e 4 dia esito negativo, oppure l’intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il soggetto titolare dell’opera convoca una conferenza di servizi, su iniziativa dell’ente realizzatore. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a
rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.
8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.
10. L’approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all’unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell’unanimità, per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
11. Gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), sono comunicati dal soggetto titolare dell’intervento alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza prima dell’inizio dei lavori. La comunicazione è corredata dalla documentazione di cui all’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
12. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformità urbanistica, previa comunicazione alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la documentazione tecnica descrittiva è inviata a lavori ultimati.
13. Per le opere di cui al presente articolo l’atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di agibilità.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disciplina dellediliziaArticolo 2 - Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici
Articolo 3 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
Articolo 4 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 5 - Determinazione della destinazione duso degli immobili
Articolo 6 - Mutamento di destinazione duso degli immobili
Articolo 7 - Interventi di edilizia abitativa convenzionata
Articolo 8 - Convenzione tipo
Articolo 9 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 10 - Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 11 - Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola
Articolo 12 - Variazioni essenziali
Articolo 13 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 14 - Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
Articolo 15 - Certificato di agibilità
Articolo 16 - Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva
Articolo 17 - Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sullammissibilità dellintervento
Articolo 18 - Vincolo di pertinenza urbanistica
Articolo 19 - Definizione di Interventi finalizzati allabbattimento di barriere architettoniche
Articolo 20 - Rilascio del permesso di costruire
Articolo 21 - Entrata in vigore