Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 17/9/2007 n. 0296/Pres

Regolamento di attuazione della disciplina dell’attività edilizia, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Articolo 3

Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 64, L.R. 11/11/2009 N. 19.

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1. Il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione e’ stabilito, con riferimento alle destinazioni d’ uso di cui all’art. 44 della legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta formulata dalla struttura regionale competente.
2. La determinazione di cui al comma 1 definisce pure il sistema automatico di aggiornamento ed adeguamento del costo unitario.
3. L’ aliquota per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, da porsi a carico dei singoli titoli abilitativi edilizi, e’ determinato dalla Regione, in funzione
della destinazione ed ubicazione delle costruzioni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. Nella determinazione di cui al comma 3, relativamente all’aliquota per le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali od artigianali dirette alla trasformazione di beni o di servizi, deve anche farsi riferimento alle spese necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, quando queste spese non siano già a carico del richiedente il titolo abilitativo.
5. Fino all’emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 3 , rimane in vigore il contributo commisurato al costo di costruzione calcolato in base alle tabelle vigenti di cui al D.P.G.R. 29 aprile 1997, n.139/Pres.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disciplina dell’edilizia
Articolo 2 - Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici
Articolo 3 - Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione
Articolo 4 - Oneri di urbanizzazione
Articolo 5 - Determinazione della destinazione d’uso degli immobili
Articolo 6 - Mutamento di destinazione d’uso degli immobili
Articolo 7 - Interventi di edilizia abitativa convenzionata
Articolo 8 - Convenzione tipo
Articolo 9 - Vigilanza sull’attività edilizia
Articolo 10 - Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi
Articolo 11 - Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola
Articolo 12 - Variazioni essenziali
Articolo 13 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
Articolo 14 - Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico
Articolo 15 - Certificato di agibilità
Articolo 16 - Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva
Articolo 17 - Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’intervento
Articolo 18 - Vincolo di pertinenza urbanistica
Articolo 19 - Definizione di Interventi finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche
Articolo 20 - Rilascio del permesso di costruire
Articolo 21 - Entrata in vigore