Articolo Normativa

Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163

Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo

Articolo 14

Realizzazione di infrastrutture

Realizzazione di infrastrutture

1. Al fine di assicurare puntuale attuazione alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed alla direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, cosi’ come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in considerazione dell’esigenza di garantire l’interoperabilita’ nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta velocita’ e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita’ e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, e’ costituita una direzione generale, articolata in uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita, presso il Ministero delle infrastrutture, come risultante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro delle infrastrutture provvede, con proprio decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici della direzione generale, utilizzando posti di funzione dirigenziale non generale gia’ esistenti nell’ambito del Ministero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per garantire l’invarianza degli effetti finanziari, il predetto Ministero e’ articolato in direzioni generali che costituiscono le strutture di primo livello e provvede alla soppressione di posti di funzione effettivamente coperti in misura finanziariamente corrispondente. Lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture di cui al presente articolo nonche’ i successivi schemi di regolamento di organizzazione sono trasmessi al Parlamento, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenuti, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita’
Articolo 4 - Casi di deroga dall’applicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti d’interoperabilita’
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita’ di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia

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