Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163
Articolo 3
Specifiche tecniche di interoperabilita
Specifiche tecniche di interoperabilita’
1. Il sistema ferroviario transeuropeo nazionale e’ suddiviso nei sottosistemi
definiti negli allegati IIa e IIb.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, per ogni sottosistema e’
applicata la relativa STI, ovvero le relative STI se un sottosistema e’
oggetto di piu’ STI e una STI puo’ abbracciare vari sottosistemi.
3. Le STI e le loro successive modifiche sono elaborate su mandato della Commissione
sotto la responsabilita’ dell’ERA. Nella fase di elaborazione delle
STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall’ERA ai sensi
degli articoli 3 e 12 del regolamento (CE) n. 881/2004, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, partecipano, in relazione alle rispettive
competenze, rappresentanti del Ministero dei trasporti e del Ministero delle
infrastrutture. In particolare il Ministero delle infrastrutture e’ competente
in materia di norme tecniche costruttive relative alle opere civili.
4. La conformita’ di ogni sottosistema alle STI e’ costantemente
garantita nel corso dell’utilizzazione di ciascun sottosistema.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita
Articolo 4 - Casi di deroga dallapplicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti dinteroperabilita
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dellinfrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia
