Articolo Normativa

Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163

Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo

Articolo 3

Specifiche tecniche di interoperabilita’

Specifiche tecniche di interoperabilita’

1. Il sistema ferroviario transeuropeo nazionale e’ suddiviso nei sottosistemi definiti negli allegati IIa e IIb.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, per ogni sottosistema e’ applicata la relativa STI, ovvero le relative STI se un sottosistema e’ oggetto di piu’ STI e una STI puo’ abbracciare vari sottosistemi.
3. Le STI e le loro successive modifiche sono elaborate su mandato della Commissione sotto la responsabilita’ dell’ERA. Nella fase di elaborazione delle STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall’ERA ai sensi degli articoli 3 e 12 del regolamento (CE) n. 881/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, partecipano, in relazione alle rispettive competenze, rappresentanti del Ministero dei trasporti e del Ministero delle infrastrutture. In particolare il Ministero delle infrastrutture e’ competente in materia di norme tecniche costruttive relative alle opere civili.
4. La conformita’ di ogni sottosistema alle STI e’ costantemente garantita nel corso dell’utilizzazione di ciascun sottosistema.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita’
Articolo 4 - Casi di deroga dall’applicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti d’interoperabilita’
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita’ di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia

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