Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163
Articolo 10
Sospensione e revoca
Sospensione e revoca
1. Il riconoscimento e’ sospeso, con apposito provvedimento, per un
periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarita’
da parte dell’organismo notificato nell’attivita’ di valutazione
o verifica ovvero qualora dall’attivita’ di vigilanza emerga il
venire meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e’
ritirato a seguito dell’accertata rimozione delle irregolarita’
o carenze.
3. Il riconoscimento e’ revocato, con apposito provvedimento, nel caso
in cui l’organismo notificato non ottempera, con le modalita’ e
i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca adottati, sono comunicati
all’organismo notificato, alla Commissione europea e agli altri Stati
membri.
5. Nel caso in cui l’organismo notificato, del quale e’ accertato
il mancato soddisfacimento di uno o piu’ requisiti, sia stato notificato
da un altro Stato membro, il Ministero dei trasporti ne informa la Commissione
europea.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita
Articolo 4 - Casi di deroga dallapplicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti dinteroperabilita
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dellinfrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia
