Articolo Normativa

Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163

Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo

Articolo 6

Sottosistemi

Sottosistemi

1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario transeuropeo nazionale muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all’allegato V.
2. I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, al momento in cui i sottosistemi sono integrati nel sistema, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati.
3. I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, la gestione e il mantenimento dei sottosistemi conformemente ai relativi requisiti essenziali ricorrendo, a tale fine, alle procedure di valutazione e di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali. I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie verificano, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente, che i sottosistemi siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali ad essi applicabili.
4. La verifica dell’interoperabilita’ nel rispetto dei requisiti essenziali di un sottosistema di natura strutturale costitutivo dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita’ e convenzionale e’ compiuta con riferimento alle relative STI, se esistenti.
5. La dichiarazione CE di verifica di cui al comma 1 e’ redatta, prima che il sottosistema sia immesso in servizio, dall’ente appaltante o dal suo mandatario stabilito nell’Unione europea, previo svolgimento della procedura di verifica CE di cui all’allegato VI. 6. La procedura di verifica CE e’ effettuata ai sensi dell’articolo 18, comma 2 delle direttive da un organismo notificato, a richiesta dell’ente appaltante o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea. Detta procedura comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella relativa STI e nei registri di cui all’articolo 12.
7. L’ente appaltante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema.
8. All’organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione CE di verifica di cui all’allegato VI. La documentazione tecnica deve contenere tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema, nonche’ eventualmente tutti i documenti che attestano la conformita’ dei componenti di interoperabilita’. Essa deve anche contenere tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione.
9. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema in esercizio i gestori dell’infrastruttura o le imprese ferroviarie depositano un fascicolo con la descrizione del progetto presso l’Agenzia. Questa esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide circa la necessita’ di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi del presente decreto. Tale autorizzazione e’ necessaria ogni qualvolta il livello di sicurezza globale del sottosistema
interessato puo’ risentirne.
10. Per il sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale, qualora si renda necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio, l’Agenzia decide in quale misura le STI debbano essere applicate e lo comunica al Ministero dei trasporti, che notifica la decisione alla Commissione e agli altri Stati membri. 11. Se l’Agenzia, anche su segnalazione del gestore dell’infrastruttura o delle imprese ferroviarie, constata che un sottosistema in esercizio munito della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione tecnica, non soddisfa interamente le disposizioni del presente decreto e in particolare i requisiti essenziali, puo’ richiedere l’esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico dell’ente appaltante, informandone il Ministero dei trasporti.
12. Il Ministero dei trasporti informa senza ritardo la Commissione europea delle richieste di verifica supplementare di cui al comma precedente, esponendone i motivi.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario transeuropeo nazionale, un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che puo’ variare fra 15.000 euro e 100.000 euro.
14. Qualora risulti, anche su indicazione dell’Agenzia, di un gestore dell’infrastruttura, di un’impresa ferroviaria, di un ente appaltante o di un fabbricante, che una STI non soddisfi completamente i requisiti essenziali, il Ministero dei trasporti richiede alla Commissione l’attivazione delle procedure di cui all’articolo 17 delle direttive.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita’
Articolo 4 - Casi di deroga dall’applicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti d’interoperabilita’
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita’ di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia

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