Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163
Articolo 6
Sottosistemi
Sottosistemi
1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi
applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario
transeuropeo nazionale muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all’allegato
V.
2. I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano,
ciascuno per la propria parte di sistema, al momento in cui i sottosistemi sono
integrati nel sistema, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale
vengono integrati.
3. I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano,
ciascuno per la propria parte di sistema, la gestione e il mantenimento dei
sottosistemi conformemente ai relativi requisiti essenziali ricorrendo, a tale
fine, alle procedure di valutazione e di verifica previste nelle pertinenti
STI strutturali e funzionali. I gestori dell’infrastruttura e le imprese
ferroviarie verificano, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente,
che i sottosistemi siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali
ad essi applicabili.
4. La verifica dell’interoperabilita’ nel rispetto dei requisiti
essenziali di un sottosistema di natura strutturale costitutivo dei sistemi
ferroviari transeuropei ad alta velocita’ e convenzionale e’ compiuta
con riferimento alle relative STI, se esistenti.
5. La dichiarazione CE di verifica di cui al comma 1 e’ redatta, prima
che il sottosistema sia immesso in servizio, dall’ente appaltante o dal
suo mandatario stabilito nell’Unione europea, previo svolgimento della
procedura di verifica CE di cui all’allegato VI. 6. La procedura di verifica
CE e’ effettuata ai sensi dell’articolo 18, comma 2 delle direttive
da un organismo notificato, a richiesta dell’ente appaltante o del suo
mandatario stabilito nell’Unione europea. Detta procedura comprende anche
la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema
in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella relativa
STI e nei registri di cui all’articolo 12.
7. L’ente appaltante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea
che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica
CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo
la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema.
8. All’organismo notificato compete la preparazione della documentazione
tecnica di accompagnamento alla dichiarazione CE di verifica di cui all’allegato
VI. La documentazione tecnica deve contenere tutti i documenti necessari relativi
alle caratteristiche del sottosistema, nonche’ eventualmente tutti i documenti
che attestano la conformita’ dei componenti di interoperabilita’.
Essa deve anche contenere tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti
di utilizzazione, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua
o periodica, di regolazione e riparazione.
9. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema in esercizio
i gestori dell’infrastruttura o le imprese ferroviarie depositano un fascicolo
con la descrizione del progetto presso l’Agenzia. Questa esamina il fascicolo
e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile,
decide circa la necessita’ di una nuova autorizzazione di messa in servizio
ai sensi del presente decreto. Tale autorizzazione e’ necessaria ogni
qualvolta il livello di sicurezza globale del sottosistema
interessato puo’ risentirne.
10. Per il sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale, qualora
si renda necessaria una nuova autorizzazione di messa in servizio, l’Agenzia
decide in quale misura le STI debbano essere applicate e lo comunica al Ministero
dei trasporti, che notifica la decisione alla Commissione e agli altri Stati
membri. 11. Se l’Agenzia, anche su segnalazione del gestore dell’infrastruttura
o delle imprese ferroviarie, constata che un sottosistema in esercizio munito
della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione tecnica,
non soddisfa interamente le disposizioni del presente decreto e in particolare
i requisiti essenziali, puo’ richiedere l’esecuzione di verifiche
supplementari con spese a carico dell’ente appaltante, informandone il
Ministero dei trasporti.
12. Il Ministero dei trasporti informa senza ritardo la Commissione europea
delle richieste di verifica supplementare di cui al comma precedente, esponendone
i motivi.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario
transeuropeo nazionale, un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua
destinazione e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che puo’
variare fra 15.000 euro e 100.000 euro.
14. Qualora risulti, anche su indicazione dell’Agenzia, di un gestore
dell’infrastruttura, di un’impresa ferroviaria, di un ente appaltante
o di un fabbricante, che una STI non soddisfi completamente i requisiti essenziali,
il Ministero dei trasporti richiede alla Commissione l’attivazione delle
procedure di cui all’articolo 17 delle direttive.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita
Articolo 4 - Casi di deroga dallapplicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti dinteroperabilita
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dellinfrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia
