Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163
Articolo 8
Rinnovo
Rinnovo
1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed e’
rinnovato a richiesta dell’organismo notificato interessato. 2. Ai fini
del rinnovo, l’organismo notificato deve presentare, con almeno sei mesi
di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformita’
all’articolo 7.
3. La domanda di rinnovo segue l’iter previsto per il primo riconoscimento,
concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora
sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di
esito negativo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita
Articolo 4 - Casi di deroga dallapplicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti dinteroperabilita
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dellinfrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia
