Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163
Articolo 5
Componenti dinteroperabilita
Componenti d’interoperabilita’
1. I componenti di interoperabilita’ sono considerati conformi ai pertinenti
requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di conformita’ o
di idoneita’ all’impiego, i cui elementi sono indicati nell’allegato
IV.
2. Ogni componente di interoperabilita’ e’ sottoposto alla procedura
di valutazione di conformita’ e di idoneita’ all’impiego indicata
nella pertinente STI ed e’ munito del relativo certificato.
3. Si ritiene che un componente d’interoperabilita’ soddisfi i requisiti
essenziali se e’ conforme alle condizioni stabilite dalla relativa STI
o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali condizioni. I componenti
di interoperabilita’ sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione
da parte degli utilizzatori, atti ad accertare e garantire, nel tempo, il mantenimento
dei requisiti essenziali.
4. La valutazione di conformita’ o di idoneita’ all’impiego
del componente d’interoperabilita’ e’ effettuata da un organismo
notificato a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell’Unione
europea.
5. La dichiarazione CE di conformita’ o di idoneita’ all’impiego
di un componente di interoperabilita’ e’ redatta, prima dell’immissione
sul mercato, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell’Unione
europea, applicando le disposizioni previste dalle STI.
6. Se i componenti d’interoperabilita’ sono oggetto di altre direttive
comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformita’
o di idoneita’ all’impiego di cui al presente decreto deve indicare
che i componenti d’interoperabilita’ rispondono anche ai requisiti
di queste altre direttive.
7. Gli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, qualora non assolti dal fabbricante
o dal suo mandatario stabilito nella Comunita’ europea, sono a carico
di chiunque immette sul mercato i componenti d’interoperabilita’
o assemblea i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o
fabbrica i componenti per uso proprio.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti
di interoperabilita’ privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione
CE di conformita’ o di idoneita’ all’impiego o privi della
stessa e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro
a 100.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti
di interoperabilita’ in modo difforme dalla loro destinazione e’
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non ostano all’immissione sul
mercato di tali componenti per altre applicazioni.
11. Se un gestore dell’infrastruttura, un’impresa ferroviaria o
un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilita’, munito
della dichiarazione CE di conformita’ o di idoneita’ all’impiego,
immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione
rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta, per quanto di competenza,
ogni misura urgente necessaria per limitarne il campo di applicazione o per
vietarne l’impiego, ed informa immediatamente il Ministero dei trasporti
e l’Agenzia.
12. Qualora l’Agenzia, anche su indicazione di un gestore dell’infrastruttura,
di un’impresa ferroviaria o di un ente appaltante, ritenga che un componente
di interoperabilita’, munito della dichiarazione CE di conformita’
o di idoneita’ all’impiego, immesso sul mercato e utilizzato in
esercizio conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti
essenziali, adotta le misure necessarie per limitarne il campo di applicazione,
per vietarne l’impiego o finalizzate a ritirarlo dal mercato ed informa
immediatamente il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture
per i profili tecnici di competenza, esponendone i motivi e precisando, in particolare,
se la non conformita’ deriva da un’inosservanza dei requisiti essenziali,
da una scorretta applicazione delle specifiche europee (a condizione che sia
invocata l’applicazione di queste specifiche) o da una carenza delle specifiche
europee. In quest’ultimo caso la comunicazione e’ inviata anche
al Ministero dello sviluppo economico.
13. Il Ministero dei trasporti informa immediatamente la Commissione europea
delle misure adottate e delle motivazioni di cui al comma 12.
14. Il Ministero dei trasporti adotta, nei casi di cui al comma 12, provvedimenti
conformi alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea.
15. Qualora risulti, anche su indicazione dell’Agenzia, di un gestore
dell’infrastruttura, di un’impresa ferroviaria, di un ente appaltante
o di un fabbricante, che determinate specifiche europee utilizzate, direttamente
o indirettamente, ai fini delle attivita’ regolate dalle direttive non
soddisfano i requisiti essenziali, il Ministero dei trasporti richiede alla
Commissione l’attivazione della procedura di cui all’articolo 11
delle direttive.
16. Nei casi di irregolarita’ di cui al comma 8 e, comunque, in tutti
i casi in cui risulti che il componente di interoperabilita’ non e’
conforme ai requisiti essenziali o non e’ idoneo all’impiego, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea o l’utilizzatore
del componente provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto.
Qualora la non conformita’ persista si procede in conformita’ a
quanto riportato ai commi 12, 13 e 14. 17. I provvedimenti di cui ai commi 11,
12 e 14 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari stabiliti
nell’Unione europea e all’utilizzatore, che sono tenuti a sostenere
tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita
Articolo 4 - Casi di deroga dallapplicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti dinteroperabilita
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dellinfrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia
