Articolo Normativa

Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163

Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo

Articolo 5

Componenti d’interoperabilita’

Componenti d’interoperabilita’

1. I componenti di interoperabilita’ sono considerati conformi ai pertinenti requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di conformita’ o di idoneita’ all’impiego, i cui elementi sono indicati nell’allegato IV.
2. Ogni componente di interoperabilita’ e’ sottoposto alla procedura di valutazione di conformita’ e di idoneita’ all’impiego indicata nella pertinente STI ed e’ munito del relativo certificato.
3. Si ritiene che un componente d’interoperabilita’ soddisfi i requisiti essenziali se e’ conforme alle condizioni stabilite dalla relativa STI o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali condizioni. I componenti di interoperabilita’ sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori, atti ad accertare e garantire, nel tempo, il mantenimento dei requisiti essenziali.
4. La valutazione di conformita’ o di idoneita’ all’impiego del componente d’interoperabilita’ e’ effettuata da un organismo notificato a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea.
5. La dichiarazione CE di conformita’ o di idoneita’ all’impiego di un componente di interoperabilita’ e’ redatta, prima dell’immissione sul mercato, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell’Unione europea, applicando le disposizioni previste dalle STI.
6. Se i componenti d’interoperabilita’ sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformita’ o di idoneita’ all’impiego di cui al presente decreto deve indicare che i componenti d’interoperabilita’ rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive.
7. Gli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita’ europea, sono a carico di chiunque immette sul mercato i componenti d’interoperabilita’ o assemblea i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o fabbrica i componenti per uso proprio.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita’ privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di conformita’ o di idoneita’ all’impiego o privi della stessa e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti di interoperabilita’ in modo difforme dalla loro destinazione e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non ostano all’immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.
11. Se un gestore dell’infrastruttura, un’impresa ferroviaria o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilita’, munito della dichiarazione CE di conformita’ o di idoneita’ all’impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta, per quanto di competenza, ogni misura urgente necessaria per limitarne il campo di applicazione o per vietarne l’impiego, ed informa immediatamente il Ministero dei trasporti e l’Agenzia.
12. Qualora l’Agenzia, anche su indicazione di un gestore dell’infrastruttura, di un’impresa ferroviaria o di un ente appaltante, ritenga che un componente di interoperabilita’, munito della dichiarazione CE di conformita’ o di idoneita’ all’impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta le misure necessarie per limitarne il campo di applicazione, per vietarne l’impiego o finalizzate a ritirarlo dal mercato ed informa immediatamente il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture per i profili tecnici di competenza, esponendone i motivi e precisando, in particolare, se la non conformita’ deriva da un’inosservanza dei requisiti essenziali, da una scorretta applicazione delle specifiche europee (a condizione che sia invocata l’applicazione di queste specifiche) o da una carenza delle specifiche europee. In quest’ultimo caso la comunicazione e’ inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.
13. Il Ministero dei trasporti informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate e delle motivazioni di cui al comma 12.
14. Il Ministero dei trasporti adotta, nei casi di cui al comma 12, provvedimenti conformi alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea.
15. Qualora risulti, anche su indicazione dell’Agenzia, di un gestore dell’infrastruttura, di un’impresa ferroviaria, di un ente appaltante o di un fabbricante, che determinate specifiche europee utilizzate, direttamente o indirettamente, ai fini delle attivita’ regolate dalle direttive non soddisfano i requisiti essenziali, il Ministero dei trasporti richiede alla Commissione l’attivazione della procedura di cui all’articolo 11 delle direttive.
16. Nei casi di irregolarita’ di cui al comma 8 e, comunque, in tutti i casi in cui risulti che il componente di interoperabilita’ non e’ conforme ai requisiti essenziali o non e’ idoneo all’impiego, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea o l’utilizzatore del componente provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto. Qualora la non conformita’ persista si procede in conformita’ a quanto riportato ai commi 12, 13 e 14. 17. I provvedimenti di cui ai commi 11, 12 e 14 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari stabiliti nell’Unione europea e all’utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita’
Articolo 4 - Casi di deroga dall’applicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti d’interoperabilita’
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita’ di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia

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