Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163
Articolo 13
Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Registro di immatricolazione del materiale rotabile
1. L’Agenzia assicura che quando e’ autorizzata la messa in servizio
di materiale rotabile, a ciascun veicolo venga attribuito un codice di identificazione
alfanumerico.
2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un registro
di immatricolazione nazionale istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa
i seguenti criteri: a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 4; b)
e’ accessibile alle autorita’ preposte alla sicurezza e agli organismi
investigativi comunitari di cui alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche’, per qualsiasi richiesta
legittima, agli organismi di regolazione comunitari di cui all’articolo
30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, all’ERA, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle infrastrutture.
3. Nel caso di materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un
paese terzo, tali veicoli possono essere accettati anche se identificati in
base a un sistema di codifica diverso. Per tali veicoli, se vengono messi in
servizio in Italia, i dati corrispondenti a quelli elencati al comma 4, lettere
c), d) ed e), devono essere rintracciabili tramite il registro.
4. Le specifiche comuni del registro sono adottate secondo procedure definite
a livello comunitario. Il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) estremi della dichiarazione CE di verifica e dell’organismo che l’ha
rilasciata;
b) estremi del registro del materiale rotabile di cui all’articolo 12;
c) generalita’ del proprietario del veicolo o del soggetto che lo acquisisce
in leasing; d) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo;
e) dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione del
veicolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita
Articolo 4 - Casi di deroga dallapplicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti dinteroperabilita
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dellinfrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia
