Articolo Normativa

Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163

Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo

Articolo 13

Registro di immatricolazione del materiale rotabile

Registro di immatricolazione del materiale rotabile

1. L’Agenzia assicura che quando e’ autorizzata la messa in servizio di materiale rotabile, a ciascun veicolo venga attribuito un codice di identificazione alfanumerico.
2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un registro di immatricolazione nazionale istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa i seguenti criteri: a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 4; b) e’ accessibile alle autorita’ preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi comunitari di cui alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche’, per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolazione comunitari di cui all’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, all’ERA, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle infrastrutture.
3. Nel caso di materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un paese terzo, tali veicoli possono essere accettati anche se identificati in base a un sistema di codifica diverso. Per tali veicoli, se vengono messi in servizio in Italia, i dati corrispondenti a quelli elencati al comma 4, lettere c), d) ed e), devono essere rintracciabili tramite il registro.
4. Le specifiche comuni del registro sono adottate secondo procedure definite a livello comunitario. Il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) estremi della dichiarazione CE di verifica e dell’organismo che l’ha rilasciata;
b) estremi del registro del materiale rotabile di cui all’articolo 12;
c) generalita’ del proprietario del veicolo o del soggetto che lo acquisisce in leasing; d) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo;
e) dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione del veicolo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita’
Articolo 4 - Casi di deroga dall’applicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti d’interoperabilita’
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita’ di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia

Sorry. No data so far.