Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163
Articolo 1
Finalita e campo di applicazione
Finalita’ e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l’interoperabilita’
dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocita’ e convenzionali
con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita’
e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, stabilite dalla direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e dalla
direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, cosi’ come modificate
dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004.
2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione,
la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l’esercizio
e la manutenzione degli elementi di detti sistemi, nonche’ le qualifiche
professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce
all’esercizio ed alla manutenzione.
3. L’ambito di applicazione del presente decreto e’
progressivamente esteso a tutto il sistema ferroviario convenzionale, inclusi
i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti
che servono o potrebbero servire piu’ di un cliente finale, ad eccezione
delle infrastrutture e del materiale rotabile destinati ad un uso strettamente
locale, storico o turistico o delle infrastrutture che sono isolate dal punto
di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, e fatte salve le deroghe
all’applicazione delle STI elencate nell’articolo 4. Il presente
decreto e’ applicato alle parti della rete convenzionale non ancora contemplate
dal comma 1, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore delle STI corrispondenti
e per gli ambiti di applicazione da esse fissati. Il presente comma non si applica
in caso di progetti in una fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di
un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione del pertinente
gruppo di STI.
4. Oltre a quelle indicate al comma 2, le condizioni di cui al comma 1 riguardano,
per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita’,
le interfacce e le procedure, nonche’ la coerenza globale dei sistemi
ferroviari nazionali, convenzionale e ad alta velocita’, necessari per
realizzare l’interoperabilita’.
5. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali
modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli allegati, apportate a livello
comunitario, e’ data attuazione con decreto del Ministro dei trasporti,
sentito il Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell’art. 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita
Articolo 4 - Casi di deroga dallapplicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti dinteroperabilita
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dellinfrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia
