Articolo Normativa

Decreto legislativo 10/8/2007 n. 163

Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo

Articolo 1

Finalita’ e campo di applicazione

Finalita’ e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l’interoperabilita’ dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocita’ e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita’ e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, stabilite dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, cosi’ come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione degli elementi di detti sistemi, nonche’ le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all’esercizio ed alla manutenzione.
3. L’ambito di applicazione del presente decreto e’
progressivamente esteso a tutto il sistema ferroviario convenzionale, inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire piu’ di un cliente finale, ad eccezione delle infrastrutture e del materiale rotabile destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico o delle infrastrutture che sono isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, e fatte salve le deroghe all’applicazione delle STI elencate nell’articolo 4. Il presente decreto e’ applicato alle parti della rete convenzionale non ancora contemplate dal comma 1, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore delle STI corrispondenti e per gli ambiti di applicazione da esse fissati. Il presente comma non si applica in caso di progetti in una fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione del pertinente gruppo di STI.
4. Oltre a quelle indicate al comma 2, le condizioni di cui al comma 1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita’, le interfacce e le procedure, nonche’ la coerenza globale dei sistemi ferroviari nazionali, convenzionale e ad alta velocita’, necessari per realizzare l’interoperabilita’.
5. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli allegati, apportate a livello comunitario, e’ data attuazione con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell’art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Specifiche tecniche di interoperabilita’
Articolo 4 - Casi di deroga dall’applicazione delle STI
Articolo 5 - Componenti d’interoperabilita’
Articolo 6 - Sottosistemi
Articolo 7 - Organismi notificati
Articolo 8 - Rinnovo
Articolo 9 - Attivita’ di vigilanza
Articolo 10 - Sospensione e revoca
Articolo 11 - Disposizioni finanziarie
Articolo 12 - Registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile
Articolo 13 - Registro di immatricolazione del materiale rotabile
Articolo 14 - Realizzazione di infrastrutture
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 16 - Norma di salvaguardia

Sorry. No data so far.