Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30
Articolo 16
Indirizzi per la gestione provvisoria
Indirizzi per la gestione provvisoria1. Le competenze e funzioni degli Enti di gestione provvisoria individuati per ciascuna Area protetta istituita o da istituirsi ai sensi della l.r. 19/1997 sono individuate e disciplinate con atto di indirizzo elaborato dall’Ufficio parchi della Regione Puglia e approvato dalla Giunta regionale.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
(Si omette allegato)
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protettaArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dellarea naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria
