Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30

Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"

Articolo 16

Indirizzi per la gestione provvisoria

Indirizzi per la gestione provvisoria

1. Le competenze e funzioni degli Enti di gestione provvisoria individuati per ciascuna Area protetta istituita o da istituirsi ai sensi della l.r. 19/1997 sono individuate e disciplinate con atto di indirizzo elaborato dall’Ufficio parchi della Regione Puglia e approvato dalla Giunta regionale.

Formula Finale:

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(Si omette allegato)

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione dell’area naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dell’area naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria

Sorry. No data so far.