Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30
Articolo 4
Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale
Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
1. Sull’intero territorio del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S.
Maria di Leuca e Bosco di Tricase” sono vietate le attività e le
opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette
e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione
dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti
dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca
e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli
interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente
di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività
agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi
a scopi preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione;
f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche
non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la
morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici
ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro silvo pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti a esclusione di quelle in
funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività
di
fruizione naturalistica, nonché di quelle il cui iter autorizzativo è
concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 6 è
fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati cosi
come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
per l’edilizia residenziale pubblica);
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse
allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole,
forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione
dei competenti uffici dell’Assessorato regionale all’agricoltura
e foreste.
3. Fino all’approvazione del Piano territoriale di cui all’articolo
6, l’Ente di gestione, ove istituito e operante, o il soggetto a cui è
affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 15, sentita la
competente struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997,
può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a), solo
se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario
connessi all’applicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere
realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali
esistenti, anche a fini agrituristici, nella misura massima del 15 per cento
della loro superficie utile, una tantum, previa valutazione e approvazione di
apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE)
1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo
rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione
da parte dell’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi
pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati
a migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso l’accesso con
manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale,
tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell’area.
Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi adottati alla
data del 31 dicembre 2003 e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti
ove più restrittive. In tutti i casi, devono essere utilizzate e/o rispettate
le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale
e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e
ambientali presenti nell’area.
4. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a) e
b) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
(Norme per l’edilizia residenziale), e successive modifiche e integrazioni.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di
prelievo faunistico che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi
civici, su istanza dell’Ente di gestione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protettaArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dellarea naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria
