Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30
Articolo 10
Sanzioni
Sanzioni
1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili
le norme di cui all’articolo 30 della l. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo
4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo
di
materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), ed i) del comma
1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo
4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo
di euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo
4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri di
materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo
4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo
di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 4 e
alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo
4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto
previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per
ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo
del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dall’Ente di gestione.
11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali
previste al comma 1 dell’articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi
di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione
delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 8 sono introitate
nel bilancio dell’Ente di gestione con l’obbligo di destinazione
alla gestione del Parco.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protettaArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dellarea naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria