Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30

Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"

Articolo 10

Sanzioni

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 30 della l. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), ed i) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.
11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell’articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all’articolo 8 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione con l’obbligo di destinazione alla gestione del Parco.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione dell’area naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dell’area naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria