Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30
Articolo 12
Sorveglianza del territorio
Sorveglianza del territorio
1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti
dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che l’esercita
attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla
base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti. La sorveglianza
è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale,
nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce.
2. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare
convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo
27, comma 2, della l. 394/1991.
3. L’utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo
44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con
l’Ente di gestione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protettaArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dellarea naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria
