Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30

Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"

Articolo 14

Norme finanziarie

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a carico dell’organismo di gestione.
2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti dell’organismo di gestione nei limiti di quanto all’uopo previsto nei bilanci regionali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 “Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia (l.r. 19/1997)” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di euro 50 mila del capitolo 581010 – unità previsionale di base 14.1.1 - “Spese per la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia (l.r. 19/1997)” del medesimo bilancio.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione dell’area naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dell’area naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria