Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30
Articolo 3
Gestione
Gestione
1. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco
naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”
è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 25 (Istituzione
del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”).
2. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative
vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo
scioglimento degli organi responsabili dell’Ente di gestione e alla nomina
contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla
ricostituzione degli organi disciolti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protettaArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dellarea naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria
