Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30

Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"

Articolo 3

Gestione

Gestione

1. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 25 (Istituzione del Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”).
2. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell’Ente di gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione dell’area naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dell’area naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria

Sorry. No data so far.