Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30
Articolo 15
Gestione provvisoria
Gestione provvisoria
1. Fino alla costituzione dell’Ente di gestione di cui all’articolo
3, la gestione del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di
Leuca e Bosco di Tricase” è affidata, per un minimo di cinque anni,
a un Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei comuni di Alessano,
Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle,
Otranto, S. Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase e dalla Provincia di Lecce, ciascuno
con uguale quota di partecipazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’Ufficio parchi della Regione Puglia convoca una Conferenza dei servizi
con i soggetti di cui al comma 1 per l’approvazione dello schema di Statuto
del Consorzio di gestione provvisoria che sarà successivamente approvato
dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del
Consorzio, il loro funzionamento, nonchè i mezzi finanziari a sua disposizione.
3. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi
pubblici stanziati per la gestione del Parco seguono la destinazione di questa
e, pertanto, confluiscono nel patrimonio dell’Ente di gestione non appena
lo stesso è costituito.
4. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative
vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale,
su proposta dell’Assessore all’ecologia, può nominare un
commissario che sostituisce il Consorzio di gestione provvisoria sino alla costituzione
dell’Ente di cui all’ articolo 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protettaArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dellarea naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria
