Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 26/10/2006 n. 30

Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"

Articolo 11

Indennizzi

Indennizzi

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” sono erogati direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 3, facendovi fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendo in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L’Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Istituzione dell’area naturale protetta
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Gestione
Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale
Articolo 5 - Strumenti di attuazione
Articolo 6 - Piano territoriale dell’area naturale protetta
Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale
Articolo 8 - Regolamento
Articolo 9 - Nulla osta e pareri
Articolo 10 - Sanzioni
Articolo 11 - Indennizzi
Articolo 12 - Sorveglianza del territorio
Articolo 13 - Vigilanza
Articolo 14 - Norme finanziarie
Articolo 15 - Gestione provvisoria
Articolo 16 - Indirizzi per la gestione provvisoria