Articolo Normativa

Decreto Legge 18/10/2012 n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Articolo 27

Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2012, n. 221
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 Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative 

Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato

1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonche' dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla societa' emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e' controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 17/12/2012, n. 221.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Attuazione dell’Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell’ISTAT
Articolo 2 - Anagrafe nazionale della popolazione residente
Articolo 3 - Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
Articolo 4 - Domicilio digitale del cittadino
Articolo 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
Articolo 6 - Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
Articolo 7 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato
Articolo 8 - Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto
Articolo 9 - Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
Articolo 10 - Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
Articolo 11 - Libri e centri scolastici digitali
Articolo 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
Articolo 13 - Prescrizione medica e cartella clinica digitale
Articolo 14 - Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
Articolo 15 - Pagamenti elettronici
Articolo 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
Articolo 17 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 18 - Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
Articolo 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
Articolo 20 - Comunita’ intelligenti
Articolo 21 - Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
Articolo 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
Articolo 23 - Misure per le societa’ cooperative e di mutuo soccorso
Articolo 24 - Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
Articolo 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita’, definizione e pubblicita’
Articolo 26 - Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio
Articolo 27 - Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato
Articolo 28 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
Articolo 29 - Incentivi all’investimento in start-up innovative
Articolo 30 - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
Articolo 31 - Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita’ di controllo
Articolo 32 - Pubblicita’ e valutazione dell’impatto delle misure
Articolo 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
Articolo 34 - Misure urgenti per le attivita’ produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
Articolo 35 - Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
Articolo 36 - Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa
Articolo 37 - Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie
Articolo 39 - Entrata in vigore
Allegato -