Decreto Legge 18/10/2012 n. 179
Articolo 12
Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2012, n. 221
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Sezione IV - Sanita’ digitale
Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario (1)
1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di cui al comma 7. (2)
2-bis. Per favorire la qualita’, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, e’ istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione. (3)
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale puo' decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel trattamento dei dati personali. (2)
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu’ decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonche’ e i limiti di responsabilita' e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'. (2)
8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per a protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attivita' di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma e' svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalita’ e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformita’ alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonche’ le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilita’ e necessita’ di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
15. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia’ realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate, ovvero utilizzare
l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere
conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, avvalendosi della societa' di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (2) (4)
15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014. (3)
15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario
per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia
digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle
province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo
con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione
dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire
l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione e' curata dal
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo
dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12
novembre 2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici
regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento
con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo
62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e'
assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti
gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo
2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura
nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di
cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di
cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui
al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione
del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo
le modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche
nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese
disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo
le modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute.
(3) (5)
15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale, il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:
a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformita’ a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l’approvazione alla piena fruibilita’ dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale;
b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita’ a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e’ compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l’accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all’articolo 9 dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta
intesa del 23 marzo 2005 (3)
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e’ autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale. (3)
15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del
Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia
adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad
adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle
valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la
regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei
successivi trenta giorni in qualita' di commissario ad acta, adotta
gli atti necessari all'adempimento e ne da' comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo
tecnico. (6)
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier
farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui
al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema
Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle
prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a
carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia
telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e
integrativa. (6)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 17/12/2012, n. 221.
(2) Comma modificato dall'art. 17, DL 21/6/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 98.
(3) Comma aggiunto dall'art. 17, DL 21/6/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 98.
(4) Comma modificato dall'art. 1, L 11/12/2016, n. 232.
(5) Comma sostituito dall'art. 1, L 11/12/2016, n. 232.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L 11/12/2016, n. 232.
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Articolo 18 - Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
Articolo 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
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Articolo 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
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Articolo 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
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Articolo 39 - Entrata in vigore
Allegato -