Articolo Normativa

Decreto Legge 18/10/2012 n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Articolo 29

Incentivi all’investimento in start-up innovative

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2012, n. 221
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Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative 

Incentivi all'investimento in start-up innovative

1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. (2)
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. (4)
3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 e' aumentato a euro 1.000.000. (3)
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. (2)
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. (4)
6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come definite all'articolo 25, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. (3)
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016. (3)
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 17/12/2012, n. 221.
(2) Comma modificato dall'art. 9, DL 28/6/2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 9/8/2013, n. 99.
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232.
(4) Comma modificato dall'art. 1, L. 11/12/2016, n. 232.

Altri Articoli del provvedimento

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Articolo 3 - Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
Articolo 4 - Domicilio digitale del cittadino
Articolo 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
Articolo 6 - Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
Articolo 7 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato
Articolo 8 - Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto
Articolo 9 - Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
Articolo 10 - Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
Articolo 11 - Libri e centri scolastici digitali
Articolo 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
Articolo 13 - Prescrizione medica e cartella clinica digitale
Articolo 14 - Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
Articolo 15 - Pagamenti elettronici
Articolo 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
Articolo 17 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 18 - Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
Articolo 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
Articolo 20 - Comunita’ intelligenti
Articolo 21 - Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
Articolo 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
Articolo 23 - Misure per le societa’ cooperative e di mutuo soccorso
Articolo 24 - Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
Articolo 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita’, definizione e pubblicita’
Articolo 26 - Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio
Articolo 27 - Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato
Articolo 28 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
Articolo 29 - Incentivi all’investimento in start-up innovative
Articolo 30 - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
Articolo 31 - Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita’ di controllo
Articolo 32 - Pubblicita’ e valutazione dell’impatto delle misure
Articolo 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
Articolo 34 - Misure urgenti per le attivita’ produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
Articolo 35 - Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
Articolo 36 - Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa
Articolo 37 - Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie
Articolo 39 - Entrata in vigore
Allegato -