Decreto Legge 18/10/2012 n. 179
Articolo 16
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2012, n. 221
----------------------------------------------------------------------------------
Sezione VI - Giustizia digitale
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. All’articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All’articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:
«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».
3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria e’ costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».
4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede
giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e’ redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. (5)
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita’ si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo’ indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e’ possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono gia’ stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello.
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello. (2)
10. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente
articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalita', le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresi' gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita' o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresi' comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. (2) (4) (6)
13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter. (7)
14. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e’ dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e’ resa possibile per causa a lui imputabile.».
15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche’ per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo e’ autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)
17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo. (3)
-------------
(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 17/12/2012, n. 221.
(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 19, L. 24/12/2012, n. 228.
(3) Comma aggiunto dall'art. 42, DL 24/6/2014, n. 90 , convertito, con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114.
(4) Comma modificato dall'art. 47, DL 24/6/2014, n. 90 , convertito, con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 114.
(5) Comma modificato dall'art. 3, DL 30/4/2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 25/6/2020, n. 70.
(6) Comma modificato dall'art. 28, D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in L. 11/9/2020, n. 120.
(7) Comma sostituito dall'art. 28, D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in L. 11/9/2020, n. 120.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Attuazione dellAgenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dellISTATArticolo 2 - Anagrafe nazionale della popolazione residente
Articolo 3 - Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici
Articolo 4 - Domicilio digitale del cittadino
Articolo 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
Articolo 6 - Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
Articolo 7 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato
Articolo 8 - Misure per linnovazione dei sistemi di trasporto
Articolo 9 - Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
Articolo 10 - Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
Articolo 11 - Libri e centri scolastici digitali
Articolo 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
Articolo 13 - Prescrizione medica e cartella clinica digitale
Articolo 14 - Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
Articolo 15 - Pagamenti elettronici
Articolo 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
Articolo 17 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 18 - Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
Articolo 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
Articolo 20 - Comunita intelligenti
Articolo 21 - Misure per lindividuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
Articolo 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
Articolo 23 - Misure per le societa cooperative e di mutuo soccorso
Articolo 24 - Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
Articolo 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita, definizione e pubblicita
Articolo 26 - Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per lavvio
Articolo 27 - Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dellincubatore certificato
Articolo 28 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
Articolo 29 - Incentivi allinvestimento in start-up innovative
Articolo 30 - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
Articolo 31 - Composizione e gestione della crisi nellimpresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita di controllo
Articolo 32 - Pubblicita e valutazione dellimpatto delle misure
Articolo 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
Articolo 34 - Misure urgenti per le attivita produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
Articolo 35 - Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
Articolo 36 - Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti dimpresa
Articolo 37 - Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nellObiettivo Convergenza
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie
Articolo 39 - Entrata in vigore
Allegato -