Articolo Normativa

Decreto Legge 18/10/2012 n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Articolo 38

Disposizioni finanziarie

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2012, n. 221
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Sezione X - Ulteriori misure per la crescita del paese

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini del diritto aeronautico, l’espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un’impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un’attivita’ di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attivita’ professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attivita’. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e’ considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un’attivita’ di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole:«Non sono invece considerate attivita’ commerciali:» sono inserite le seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attivita’ di pubblica autorita’;»;
b) all’articolo 10, primo comma, il n. 5) e’ sostituito dal seguente: «5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l’anno 2013, 246,72 milioni di euro per l’anno 2014, 217,82 milioni di euro per l’anno 2015, 217,67 milioni di euro per l’anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l’anno 2014, 287,82 milioni di euro per l’anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l’anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 89,5 milioni di euro per l’anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;
c) quanto a 28,4 milioni di euro nell’anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 29;
d) quanto a 145,02 milioni di euro per l’anno 2013, 145,92 milioni di euro per l’anno 2014, 137,02 milioni di euro per l’anno 2015, 76,87 milioni di euro per l’anno 2016, 970.000 euro per l’anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all’entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo precedente.
4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all’articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all’entrata previsto dal comma 3, lettera d), possono essere destinate, solo a partire dall’anno 2017, alle attivita’ di cui alle lettere b), ii) e iv), del comma 1, dell’articolo 32 , del predetto decreto legislativo n. 28 del 2011, con le modalita’ ivi indicate.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 17/12/2012, n. 221.

Altri Articoli del provvedimento

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Articolo 4 - Domicilio digitale del cittadino
Articolo 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
Articolo 6 - Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili
Articolo 7 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato
Articolo 8 - Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto
Articolo 9 - Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale
Articolo 10 - Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
Articolo 11 - Libri e centri scolastici digitali
Articolo 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario
Articolo 13 - Prescrizione medica e cartella clinica digitale
Articolo 14 - Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
Articolo 15 - Pagamenti elettronici
Articolo 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
Articolo 17 - Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 18 - Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
Articolo 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
Articolo 20 - Comunita’ intelligenti
Articolo 21 - Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
Articolo 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
Articolo 23 - Misure per le societa’ cooperative e di mutuo soccorso
Articolo 24 - Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
Articolo 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita’, definizione e pubblicita’
Articolo 26 - Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio
Articolo 27 - Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato
Articolo 28 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
Articolo 29 - Incentivi all’investimento in start-up innovative
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Articolo 31 - Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita’ di controllo
Articolo 32 - Pubblicita’ e valutazione dell’impatto delle misure
Articolo 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
Articolo 34 - Misure urgenti per le attivita’ produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
Articolo 35 - Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
Articolo 36 - Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa
Articolo 37 - Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie
Articolo 39 - Entrata in vigore
Allegato -