Articolo Normativa

Decreto Legge 18/10/2012 n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Articolo 28

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17/12/2012, n. 221
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Sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative 

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di 5 anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le societa' gia' costituite. (3)
[2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonche' le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. ] (2)
[3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 puo' essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, piu' successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuita'. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. (2)
[4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. (2)
[5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (2)
[6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (2)
7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una societa' di cui all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una parte che non puo' essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditivita' dell'impresa, alla produttivita' del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.
8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonche' criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva.
9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una societa' che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo.
10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalita' di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 17/12/2012, n. 221.
(2) Comma abrogato dall'art. 55, DLGS 15/6/2015, n. 81.
(3) Comma modificato dall'art. 57, DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21/6/2017, n. 96.

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Articolo 18 - Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3
Articolo 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
Articolo 20 - Comunita’ intelligenti
Articolo 21 - Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
Articolo 22 - Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
Articolo 23 - Misure per le societa’ cooperative e di mutuo soccorso
Articolo 24 - Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
Articolo 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita’, definizione e pubblicita’
Articolo 26 - Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio
Articolo 27 - Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato
Articolo 28 - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
Articolo 29 - Incentivi all’investimento in start-up innovative
Articolo 30 - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
Articolo 31 - Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita’ di controllo
Articolo 32 - Pubblicita’ e valutazione dell’impatto delle misure
Articolo 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
Articolo 34 - Misure urgenti per le attivita’ produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
Articolo 35 - Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri
Articolo 36 - Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa
Articolo 37 - Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza
Articolo 38 - Disposizioni finanziarie
Articolo 39 - Entrata in vigore
Allegato -