Decreto legislativo 1/6/2011 n. 93
Articolo 46
Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Titolo IV - AUTORITA' NAZIONALE DI REGOLAZIONE
Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la piu' efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitivita' e della tutela degli utenti.
2. I rapporti tra l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non e' opponibile il segreto d'ufficio.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attivita' e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con l'ACER, con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di promuovere mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura dei mercati per tutti i clienti e i fornitori, e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti energetiche.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione e le Amministrazioni competenti degli altri Stati membri, nonche' con l'ACER in ordine alle questioni transfrontaliere.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas coopera con le autorita' di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare al fine di:
a) promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale delle reti, promuovere le borse dell'energia elettrica e del gas naturale e l'assegnazione di capacita' transfrontaliere, nonche' consentire un adeguato livello minimo di capacita' di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;
b) coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e gli altri operatori di mercato;
c) coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione delle congestioni.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove la stipula di accordi di collaborazione con le altre autorita' nazionali di regolamentazione, al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Sicurezza degli approvvigionamenti
Articolo 2 - Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico
Articolo 3 - Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale
Articolo 4 - Misure di salvaguardia
Articolo 5 - Obbligo di conservazione dei dati
Articolo 6 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Articolo 7 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 8 - Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010
Articolo 9 - Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 10 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
Articolo 11 - Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
Articolo 12 - Indipendenza del gestore di trasporto
Articolo 13 - Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto
Articolo 14 - Organo di sorveglianza
Articolo 15 - Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
Articolo 16 - Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
Articolo 17 - Gestore di sistemi indipendente
Articolo 18 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Articolo 19 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 20 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Articolo 21 - Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
Articolo 22 - Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Articolo 23 - Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 24 - Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
Articolo 25 - Separazione della contabilita'
Articolo 26 - Trasparenza della contabilita'
Articolo 27 - Disposizioni sullo stoccaggio
Articolo 28 - Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione
Articolo 29 - Gasdotti di coltivazione
Articolo 30 - Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas
Articolo 31 - Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
Articolo 32 - Misure a favore della liquidita' del mercato
Articolo 33 - Nuove infrastrutture
Articolo 34 - Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Articolo 35 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 36 - Gestore dei sistemi di trasmissione
Articolo 37 - Promozione della cooperazione regionale
Articolo 38 - Gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 39 - Interconnettori
Articolo 40 - Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 41 - Mercati al dettaglio
Articolo 42 - Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 43 - Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 44 - Reclami
Articolo 45 - Poteri sanzionatori
Articolo 46 - Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Articolo 47 - Recepimento della direttiva 2008/92/CE
Articolo 48 - Obblighi di comunicazione
Articolo 49 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 50 - Entrata in vigore