Decreto legislativo 1/6/2011 n. 93
Articolo 15
Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
Titolo II - MERCATO DEL GAS NATURALE
Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
1. Il Gestore elabora ed attua un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilita' di comportamenti discriminatori, e provvede a che sia adeguatamente controllata la conformita' a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti del Gestore per raggiungere tali obiettivi. Esso e' subordinato all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il controllo indipendente della conformita', fatte salve le competenze in materia dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' effettuato da un Responsabile della conformita'.
2. Il Responsabile della conformita' e' nominato dall'Organo di sorveglianza, fatta salva l'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. La medesima Autorita' puo' respingere la nomina del Responsabile della conformita' solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacita' professionale. Il Responsabile della conformita' puo' essere una persona fisica o una persona giuridica. Al Responsabile della conformita' si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi da 2 a 8.
3. Il Responsabile della conformita' ha i seguenti compiti:
a) controllare l'attuazione del programma di adempimenti;
b) redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
c) riferire all'Organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione; d) notificare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas qualsiasi violazione sostanziale dell'attuazione del programma di adempimenti; e) riferire all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore.
4. Il Responsabile della conformita' trasmette all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete di trasporto del gas naturale. La trasmissione e' effettuata non oltre il momento in cui il competente organo di gestione o amministrativo del Gestore li trasmette all'Organo di sorveglianza.
5. Qualora l'impresa verticalmente integrata, nel corso dell'assemblea generale o tramite il voto dei membri dell'Organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l'adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbero dovuto essere eseguiti nei tre anni successivi, il Responsabile della conformita' informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le proprie competenze, adottano le misure di cui all'articolo 16.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del Responsabile della conformita', compresa la durata del suo mandato, sono soggette all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tali condizioni assicurano l'indipendenza del Responsabile della conformita', fornendogli tra l'altro le risorse necessarie per espletare i propri compiti. Nel corso del suo mandato, il Responsabile della conformita' non deve detenere nessun'altra posizione o responsabilita' di natura professionale ne' interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il Responsabile della conformita' fa regolarmente rapporto per iscritto all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e ha il diritto di riferire regolarmente per iscritto all'Organo di sorveglianza del Gestore.
8. Il Responsabile della conformita' puo' presenziare a tutte le riunioni degli organi amministrativi di gestione del Gestore nonche' a quelle dell'Organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Inoltre il Responsabile della conformita' presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
a) le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l'assegnazione di capacita' e la gestione delle congestioni, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
b) i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare la rete di trasporto, compresi gli investimenti per l'interconnessione e la connessione;
c) le operazioni di acquisto o vendita di gas naturale di energia elettrica necessarie per la gestione del sistema di trasporto.
9. Il Responsabile della conformita' verifica che il Gestore ottemperi all'articolo 16 della direttiva 2009/73/CE.
10. Il Responsabile della conformita' ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del Gestore, nonche' ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni. 11. Previo accordo dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'Organo di sorveglianza puo' licenziare il Responsabile della conformita', in particolare per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacita' professionale, su richiesta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
12. Il Responsabile della conformita' ha accesso agli uffici del Gestore senza necessita' di preavviso.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Sicurezza degli approvvigionamenti
Articolo 2 - Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico
Articolo 3 - Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale
Articolo 4 - Misure di salvaguardia
Articolo 5 - Obbligo di conservazione dei dati
Articolo 6 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Articolo 7 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 8 - Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010
Articolo 9 - Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 10 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
Articolo 11 - Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
Articolo 12 - Indipendenza del gestore di trasporto
Articolo 13 - Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto
Articolo 14 - Organo di sorveglianza
Articolo 15 - Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
Articolo 16 - Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
Articolo 17 - Gestore di sistemi indipendente
Articolo 18 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Articolo 19 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 20 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Articolo 21 - Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
Articolo 22 - Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Articolo 23 - Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 24 - Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
Articolo 25 - Separazione della contabilita'
Articolo 26 - Trasparenza della contabilita'
Articolo 27 - Disposizioni sullo stoccaggio
Articolo 28 - Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione
Articolo 29 - Gasdotti di coltivazione
Articolo 30 - Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas
Articolo 31 - Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
Articolo 32 - Misure a favore della liquidita' del mercato
Articolo 33 - Nuove infrastrutture
Articolo 34 - Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Articolo 35 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 36 - Gestore dei sistemi di trasmissione
Articolo 37 - Promozione della cooperazione regionale
Articolo 38 - Gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 39 - Interconnettori
Articolo 40 - Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 41 - Mercati al dettaglio
Articolo 42 - Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 43 - Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 44 - Reclami
Articolo 45 - Poteri sanzionatori
Articolo 46 - Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Articolo 47 - Recepimento della direttiva 2008/92/CE
Articolo 48 - Obblighi di comunicazione
Articolo 49 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 50 - Entrata in vigore