Articolo Normativa

Decreto legislativo 1/6/2011 n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE

Articolo 12

Indipendenza del gestore di trasporto

Titolo II - MERCATO DEL GAS NATURALE

Indipendenza del gestore di trasporto

1. Fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, il Gestore deve disporre:
a) di poteri decisionali effettivi e indipendenti dall'impresa verticalmente integrata per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo del sistema di trasporto del gas naturale;
b) della capacita' di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante operazioni di assunzione di prestiti o di aumento di capitale.
2. Il Gestore opera in modo da assicurarsi la disponibilita' delle risorse necessarie per svolgere l'attivita' di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.
3. Le filiali dell'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non possono detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel Gestore. Quest'ultimo non puo' detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura di gas naturale, ne' ricevere dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata o dall'impresa verticalmente integrata.
4. Lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura di gestione del Gestore assicurano la sua effettiva indipendenza. L'impresa verticalmente integrata non deve determinare, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del Gestore per quanto riguarda la gestione ordinaria compresa la gestione della rete di trasporto del gas naturale o le attivita' necessarie per l'elaborazione del piano decennale di sviluppo della medesima rete.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti il Gestore non deve operare discriminazioni tra persone o entita' diverse ne' limitare, distorcere o impedire la concorrenza nella produzione o nella fornitura di gas naturale.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il Gestore, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo dall'impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni di mercato. Il Gestore tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e su richiesta li mette a disposizione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dell'Organo di sorveglianza.
7. Il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l'impresa verticalmente integrata.
8. Il Gestore informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas delle risorse finanziarie, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera d), disponibili per progetti d'investimento futuri o per la sostituzione di beni esistenti.
9. L'impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al Gestore di ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo o ne pregiudichi l'operato al riguardo e non impone al Gestore l'obbligo di richiedere autorizzazioni relative allo svolgimento dei propri compiti.
10. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente articolo dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' approvata e designata dal Ministero dello sviluppo economico come gestore del sistema di trasporto. A tal fine si applica la procedura di certificazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE e di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all'articolo 11 direttiva 2009/73/CE.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Sicurezza degli approvvigionamenti
Articolo 2 - Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico
Articolo 3 - Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale
Articolo 4 - Misure di salvaguardia
Articolo 5 - Obbligo di conservazione dei dati
Articolo 6 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Articolo 7 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 8 - Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010
Articolo 9 - Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 10 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
Articolo 11 - Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
Articolo 12 - Indipendenza del gestore di trasporto
Articolo 13 - Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto
Articolo 14 - Organo di sorveglianza
Articolo 15 - Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
Articolo 16 - Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
Articolo 17 - Gestore di sistemi indipendente
Articolo 18 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Articolo 19 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 20 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Articolo 21 - Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
Articolo 22 - Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Articolo 23 - Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 24 - Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
Articolo 25 - Separazione della contabilita'
Articolo 26 - Trasparenza della contabilita'
Articolo 27 - Disposizioni sullo stoccaggio
Articolo 28 - Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione
Articolo 29 - Gasdotti di coltivazione
Articolo 30 - Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas
Articolo 31 - Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
Articolo 32 - Misure a favore della liquidita' del mercato
Articolo 33 - Nuove infrastrutture
Articolo 34 - Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Articolo 35 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 36 - Gestore dei sistemi di trasmissione
Articolo 37 - Promozione della cooperazione regionale
Articolo 38 - Gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 39 - Interconnettori
Articolo 40 - Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 41 - Mercati al dettaglio
Articolo 42 - Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 43 - Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 44 - Reclami
Articolo 45 - Poteri sanzionatori
Articolo 46 - Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Articolo 47 - Recepimento della direttiva 2008/92/CE
Articolo 48 - Obblighi di comunicazione
Articolo 49 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 50 - Entrata in vigore