Decreto legislativo 1/6/2011 n. 93
Articolo 10
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
Titolo II - MERCATO DEL GAS NATURALE
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
1. Entro il 3 marzo 2012:
a) l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conforma alla disciplina del "Gestore di trasporto indipendente" di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
b) le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009, possono proporre, in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), un Gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Ove esse indichino come gestore di sistema indipendente l'impresa maggiore di trasporto di cui alla lettera a), questa e' tenuta a svolgere tale funzione alle condizioni stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. E' fatta salva in ogni momento la possibilita' per le imprese verticalmente integrate di cui alle lettere a) e b) del comma 1 di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Nel caso in cui un'impresa di trasporto, alla data del 3 settembre 2009, era nella situazione di separazione proprietaria, di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, essa non puo' adottare le modalita' di separazione di cui al comma 1.
4. Le imprese minori di trasporto regionale proprietarie di gasdotti di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, utilizzati principalmente per la distribuzione di gas naturale possono non applicare le disposizioni dei commi 1 e 2.
5. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato avvia un'indagine conoscitiva sul modello adottato volta a verificare l'esistenza di eventuali comportamenti discriminatori con particolare riferimento all'accesso di terzi alla rete e alle decisioni relative agli investimenti. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato comunica al Ministero dello sviluppo economico, al Parlamento e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i risultati della verifica. Il Ministero, tenuto conto dei risultati dell'indagine conoscitiva, valuta se procedere alla revisione delle disposizioni in materia di Gestore di trasporto indipendente o adottare diversi modelli di separazione della rete di trasporto di gas naturale anche tenendo conto delle esperienze dei Paesi europei di analoghe dimensioni e struttura di mercato, adottando le necessarie misure nell'ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
6. Ciascun Gestore della rete di trasporto di gas naturale di cui al comma 1:
a) esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento tramite la gestione unificata della rete di trasporto del gas naturale in condizioni di sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita' del servizio ed ha l'obbligo di connettere alla medesima rete tutti i soggetti che ne facciano richiesta, astenendosi da discriminazioni tra utenti o categorie di utenti, ed in particolare a favore di imprese ad esso collegate, senza compromettere la continuita' del servizio nel rispetto delle regole fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) fornisce agli utenti del sistema del gas naturale le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema stesso; ogni eventuale rifiuto di accesso alla rete di trasporto del gas naturale deve essere debitamente motivato, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
c) si coordina con i soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete del gas naturale di Paesi esteri che sia interconnessa con la rete nazionale di trasporto del gas naturale in modo da garantire un funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
d) costruisce sufficiente capacita' transfrontaliera per integrare l'infrastruttura europea di trasporto del gas naturale accogliendo tutte le richieste di capacita' economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas naturale;
e) ha l'obbligo di fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto e stoccaggio di gas naturale, di impianto di gas naturale liquefatto, nonche' di ogni sistema di distribuzione di gas naturale interconnesso con la propria rete di trasporto di gas naturale, le informazioni sufficienti per garantire che le attivita' di trasporto e di stoccaggio possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso del gas naturale;
f) gestisce gli impianti in sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita'; a tal fine predispone, con cadenza annuale, un programma di manutenzione della rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le reti estere; il programma, e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed e' vincolante salvo motivati impedimenti tecnici. I contenuti di tale programma sono comunicati anche alle Regioni;
g) stabilisce e rende pubbliche, sulla base dei criteri adottati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le tariffe trasparenti per la connessione efficiente e non discriminatoria degli impianti di stoccaggio di gas naturale, dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e dei clienti industriali alla rete di trasporto del gas naturale; tali tariffe sono approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 2 mesi dalla data di presentazione alla medesima Autorita'.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ferme restando le attuali competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vigila sul rispetto delle disposizioni e dei tempi previsti dai commi 1 e 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in caso di inadempienza, irroga le sanzioni previste.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Sicurezza degli approvvigionamenti
Articolo 2 - Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico
Articolo 3 - Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale
Articolo 4 - Misure di salvaguardia
Articolo 5 - Obbligo di conservazione dei dati
Articolo 6 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Articolo 7 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 8 - Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010
Articolo 9 - Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 10 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
Articolo 11 - Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
Articolo 12 - Indipendenza del gestore di trasporto
Articolo 13 - Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto
Articolo 14 - Organo di sorveglianza
Articolo 15 - Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
Articolo 16 - Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
Articolo 17 - Gestore di sistemi indipendente
Articolo 18 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Articolo 19 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 20 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Articolo 21 - Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
Articolo 22 - Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Articolo 23 - Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 24 - Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
Articolo 25 - Separazione della contabilita'
Articolo 26 - Trasparenza della contabilita'
Articolo 27 - Disposizioni sullo stoccaggio
Articolo 28 - Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione
Articolo 29 - Gasdotti di coltivazione
Articolo 30 - Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas
Articolo 31 - Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
Articolo 32 - Misure a favore della liquidita' del mercato
Articolo 33 - Nuove infrastrutture
Articolo 34 - Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Articolo 35 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 36 - Gestore dei sistemi di trasmissione
Articolo 37 - Promozione della cooperazione regionale
Articolo 38 - Gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 39 - Interconnettori
Articolo 40 - Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 41 - Mercati al dettaglio
Articolo 42 - Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 43 - Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 44 - Reclami
Articolo 45 - Poteri sanzionatori
Articolo 46 - Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Articolo 47 - Recepimento della direttiva 2008/92/CE
Articolo 48 - Obblighi di comunicazione
Articolo 49 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 50 - Entrata in vigore