Decreto legislativo 1/6/2011 n. 93
Articolo 11
Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
Titolo II - MERCATO DEL GAS NATURALE
Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
1. Il gestore della rete di trasporto di gas naturale, di seguito anche Gestore, deve dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attivita' di trasporto di gas naturale, ed in particolare deve disporre:
a) i beni necessari per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, che devono essere di proprieta' del Gestore stesso;
b) il personale necessario per l'attivita' di trasporto di gas naturale, compresa l'effettuazione di tutti i compiti del Gestore. Tale personale deve essere assunto dal Gestore medesimo;
c) sono vietati il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata. Il Gestore puo' fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalita' e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalita' e condizioni della fornitura dei servizi di cui al presente comma sono approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
d) fatte salve le decisioni dell'Organo di sorveglianza di cui all'articolo 14, le opportune risorse finanziarie necessarie per i progetti d'investimento futuri e per la sostituzione di beni esistenti incluse nel piano di cui all'articolo 16 sono messe a disposizione del Gestore a tempo debito dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una opportuna richiesta da parte del Gestore.
2. L'attivita' di trasporto di gas naturale include, oltre a quelli elencati all'articolo 21, almeno i seguenti compiti:
a) la rappresentanza del Gestore e i contatti con i terzi e con le autorita' di regolazione nazionali ed estere;
b) la rappresentanza del Gestore nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale;
c) la concessione e la gestione dell'accesso al sistema del gas naturale a terzi in modo trasparente e non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema stesso;
d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto del gas naturale, compresi i corrispettivi per l'accesso, gli oneri di bilanciamento, i servizi ausiliari quali il trattamento del gas naturale e l'acquisto di servizi, tra cui i costi di bilanciamento e di compensazione delle perdite;
e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto del gas naturale sicuro, efficiente ed economico;
f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacita' a lungo termine del sistema del gas naturale di soddisfare la domanda prevedibile e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o piu' gestori di sistemi di trasporto, borse dell'energia ed altri soggetti interessati, perseguendo l'obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali interconnessi o agevolare il processo di liberalizzazione;
h) assicurare la fornitura di tutti i servizi, compresi i servizi giuridici, la contabilita' e i servizi informatici e informativi.
3. Il Gestore e' organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, in conformita' alle disposizioni del codice civile.
4. Al Gestore e' fatto divieto di ingenerare confusione sulla sua identita', che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonche' sulla sede dei propri uffici. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato vigila sull'applicazione del presente comma.
5. Al Gestore e' fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con ogni parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti del Gestore sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla i conti dell'impresa verticalmente integrata o parte di essa.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Sicurezza degli approvvigionamenti
Articolo 2 - Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico
Articolo 3 - Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale
Articolo 4 - Misure di salvaguardia
Articolo 5 - Obbligo di conservazione dei dati
Articolo 6 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Articolo 7 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 8 - Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010
Articolo 9 - Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 10 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
Articolo 11 - Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
Articolo 12 - Indipendenza del gestore di trasporto
Articolo 13 - Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto
Articolo 14 - Organo di sorveglianza
Articolo 15 - Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
Articolo 16 - Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
Articolo 17 - Gestore di sistemi indipendente
Articolo 18 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Articolo 19 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 20 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Articolo 21 - Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
Articolo 22 - Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Articolo 23 - Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 24 - Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
Articolo 25 - Separazione della contabilita'
Articolo 26 - Trasparenza della contabilita'
Articolo 27 - Disposizioni sullo stoccaggio
Articolo 28 - Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione
Articolo 29 - Gasdotti di coltivazione
Articolo 30 - Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas
Articolo 31 - Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
Articolo 32 - Misure a favore della liquidita' del mercato
Articolo 33 - Nuove infrastrutture
Articolo 34 - Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Articolo 35 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 36 - Gestore dei sistemi di trasmissione
Articolo 37 - Promozione della cooperazione regionale
Articolo 38 - Gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 39 - Interconnettori
Articolo 40 - Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 41 - Mercati al dettaglio
Articolo 42 - Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 43 - Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 44 - Reclami
Articolo 45 - Poteri sanzionatori
Articolo 46 - Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Articolo 47 - Recepimento della direttiva 2008/92/CE
Articolo 48 - Obblighi di comunicazione
Articolo 49 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 50 - Entrata in vigore
