Decreto legislativo 1/6/2011 n. 93
Articolo 27
Disposizioni sullo stoccaggio
Titolo II - MERCATO DEL GAS NATURALE
Disposizioni sullo stoccaggio
1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 164 del 2000 dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"11-bis. Lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, e' posto a carico dei soggetti produttori e dei soggetti importatori di gas naturale, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea, sia nel caso di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo quote determinate in funzione, anche non lineare, del volume importato, e dell'infrastruttura di approvvigionamento, stabilite annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla evoluzione delle capacita' di importazione delle singole infrastrutture di importazione e della capacita' di produzione nazionale.
11-ter. Il volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico e' stabilito annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in misura non inferiore al maggiore dei seguenti volumi:
a) volume necessario al fine di poter erogare per almeno 30 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 100 per cento della maggiore delle importazioni provenienti dalla infrastruttura di importazione maggiormente utilizzata;
b) volume necessario per le necessita' di modulazione in caso di inverno rigido, calcolato per l'inverno piu' rigido verificatosi negli ultimi 20 anni.
11-quater. L'autorizzazione all'uso dello stoccaggio strategico puo' essere rilasciata a una impresa del gas naturale solo nel caso in cui l'intera capacita' di importazione conferita alla stessa impresa, nel periodo per il quale viene richiesto l'accesso allo stoccaggio strategico, sia stata utilizzata, salvo documentati casi di forza maggiore e compatibilmente con le condizioni e i vincoli tecnici esistenti.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri:
a) le capacita' di stoccaggio di modulazione, fatto salvo quanto disposto al comma 5, sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2. Il rimanente stoccaggio e' assegnato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.".
3. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministero dello sviluppo economico determina i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti vulnerabili di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.".
4. All'articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le modalita' e i contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai clienti stessi.".
5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di gas naturale utilizzato come carburante, la cassa conguaglio GPL, di cui al provvedimento CIP n. 44 del 28 ottobre 1977, esercita le competenze relative al fondo bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato di gestione del fondo bombole per metano di cui alle leggi citate. Sono fatti salvi gli atti amministrativi e di gestione adottati dallo stesso comitato e dalla cassa conguaglio GPL fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina i componenti del comitato di cui al presente comma, riducendone il numero di due unita'.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Sicurezza degli approvvigionamenti
Articolo 2 - Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico
Articolo 3 - Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale
Articolo 4 - Misure di salvaguardia
Articolo 5 - Obbligo di conservazione dei dati
Articolo 6 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Articolo 7 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 8 - Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010
Articolo 9 - Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 10 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
Articolo 11 - Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
Articolo 12 - Indipendenza del gestore di trasporto
Articolo 13 - Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto
Articolo 14 - Organo di sorveglianza
Articolo 15 - Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
Articolo 16 - Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
Articolo 17 - Gestore di sistemi indipendente
Articolo 18 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Articolo 19 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 20 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Articolo 21 - Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
Articolo 22 - Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Articolo 23 - Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 24 - Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
Articolo 25 - Separazione della contabilita'
Articolo 26 - Trasparenza della contabilita'
Articolo 27 - Disposizioni sullo stoccaggio
Articolo 28 - Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione
Articolo 29 - Gasdotti di coltivazione
Articolo 30 - Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas
Articolo 31 - Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
Articolo 32 - Misure a favore della liquidita' del mercato
Articolo 33 - Nuove infrastrutture
Articolo 34 - Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Articolo 35 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 36 - Gestore dei sistemi di trasmissione
Articolo 37 - Promozione della cooperazione regionale
Articolo 38 - Gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 39 - Interconnettori
Articolo 40 - Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 41 - Mercati al dettaglio
Articolo 42 - Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 43 - Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 44 - Reclami
Articolo 45 - Poteri sanzionatori
Articolo 46 - Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Articolo 47 - Recepimento della direttiva 2008/92/CE
Articolo 48 - Obblighi di comunicazione
Articolo 49 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 50 - Entrata in vigore