Articolo Normativa

Decreto legislativo 1/6/2011 n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE

Articolo 33

Nuove infrastrutture

Titolo II - MERCATO DEL GAS NATURALE

Nuove infrastrutture

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 17 e' sostituito dal seguente:
"17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, posson richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonche' l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione e' accordata per un periodo stabilito caso per caso, non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato membro interessato. La concessione di una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero, in accordo con la Commissione europea, non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.".
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, possono richiedere nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti, il diritto di allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacita' realizzata in Italia. Il diritto di allocazione prioritaria e' accordato, caso per caso, per un periodo non superiore a 25 anni e per una quota della nuova capacita' stabilita caso per caso, e in base alle modalita' di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto e' accordato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. La concessione di una allocazione prioritaria perde effetto due anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la data della relativa concessione, qualora alla scadenza di tale termine l'infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che il Ministero non decida che il ritardo e' dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto cui la deroga e' stata concessa.".
3. Restano ferme le esenzioni e le allocazioni prioritarie accordate, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, e della direttiva 2003/55/CE, che si intendono riferite anche agli obblighi di separazione di cui all'articolo 10, comma 1 e confermate con le condizioni e le modalita' per la loro applicazione gia' stabilite e comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a designare alla Commissione europea i rispettivi gestori.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico modifica le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2006, per conformarli alle disposizioni del presente articolo, in particolare riguardo alle manifestazioni di interesse dei potenziali utilizzatori delle infrastrutture oggetto di richieste di esenzione o di allocazione prioritaria.
5. La concessione di una esenzione o di una allocazione prioritaria di cui al comma 4 puo' essere subordinata a misure volte a promuovere la concorrenza e la liquidita' del sistema nazionale del gas naturale e a consentire l'accesso dei terzi alla capacita' esentata non utilizzata.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Sicurezza degli approvvigionamenti
Articolo 2 - Nuova capacita' di produzione ed efficienza energetica nel sistema elettrico
Articolo 3 - Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale
Articolo 4 - Misure di salvaguardia
Articolo 5 - Obbligo di conservazione dei dati
Articolo 6 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Articolo 7 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 8 - Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010
Articolo 9 - Attivita' di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 10 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto; designazione del gestore della rete di trasporto del gas naturale e definizione delle attivita'/obblighi
Articolo 11 - Beni, apparecchiature, personale e identita' del gestore di trasporto indipendente
Articolo 12 - Indipendenza del gestore di trasporto
Articolo 13 - Indipendenza del personale e dell'amministrazione del gestore del sistema di trasporto
Articolo 14 - Organo di sorveglianza
Articolo 15 - Programma di adempimenti e responsabile della conformita'
Articolo 16 - Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
Articolo 17 - Gestore di sistemi indipendente
Articolo 18 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
Articolo 19 - Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
Articolo 20 - Designazione dei gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL
Articolo 21 - Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL
Articolo 22 - Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
Articolo 23 - Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 24 - Valore di rimborso degli impianti di distribuzione
Articolo 25 - Separazione della contabilita'
Articolo 26 - Trasparenza della contabilita'
Articolo 27 - Disposizioni sullo stoccaggio
Articolo 28 - Semplificazione delle norme sull'attivita' di importazione
Articolo 29 - Gasdotti di coltivazione
Articolo 30 - Semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas
Articolo 31 - Definizione di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale
Articolo 32 - Misure a favore della liquidita' del mercato
Articolo 33 - Nuove infrastrutture
Articolo 34 - Modifiche ed integrazioni delle definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Articolo 35 - Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
Articolo 36 - Gestore dei sistemi di trasmissione
Articolo 37 - Promozione della cooperazione regionale
Articolo 38 - Gestori dei sistemi di distribuzione
Articolo 39 - Interconnettori
Articolo 40 - Interconnessioni di rete con Paesi non appartenenti all'Unione europea
Articolo 41 - Mercati al dettaglio
Articolo 42 - Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 43 - Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
Articolo 44 - Reclami
Articolo 45 - Poteri sanzionatori
Articolo 46 - Disposizioni in materia di rapporti istituzionali
Articolo 47 - Recepimento della direttiva 2008/92/CE
Articolo 48 - Obblighi di comunicazione
Articolo 49 - Disposizioni di carattere finanziario
Articolo 50 - Entrata in vigore